Cassazione Penale, Ordinanza n. 24820/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, rilevando la manifesta infondatezza dei motivi e, per la seconda censura, anche la novità di parte delle argomentazioni rispetto all'appello. La pronuncia ha confermato la responsabilità già affermata nei giudizi di merito e la pena irrogata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la decisione di primo grado, con la quale era stato ritenuto responsabile di un delitto di falsità, riqualificato in appello rispetto alla contestazione originaria, e condannato a due mesi di reclusione e 100 euro di multa. I motivi erano due: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche, censurando la valutazione della condotta e della gravità del fatto; 2) vizio di motivazione sull'aumento di pena per la continuazione, ritenuto eccessivo e sproporzionato, anche alla luce di difficoltà economiche, confessione successiva e scelta del rito. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato perché il diniego delle attenuanti era sorretto da motivazione sufficiente, ancorata alle modalità della condotta e ai contatti con soggetti coinvolti in falsi documentali. Ha ritenuto il secondo motivo infondato perché l'aumento per la continuazione era congruo e proporzionato rispetto alla pena base e non configurava un surrettizio cumulo materiale; inoltre, alcune doglianze erano nuove e quindi non scrutinabili compiutamente.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
richiamato per la riqualificazione del fatto come tentativo del reato contestato originariamente
art. 494 c.p.
indicato come fattispecie per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile in seguito a riqualificazione
art. 489 c.p.
indicata come fattispecie originariamente contestata e poi riqualificata
art. 81, comma 2, c.p.
richiamato in tema di aumento di pena per la continuazione e valutazione della sua misura
art. 132 c.p.
richiamato per il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena
art. 133 c.p.
evocato quale parametro dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito lo motiva in modo non illogico valorizzando anche un solo elemento negativo, oggettivo o soggettivo, ritenuto prevalente sugli altri, compresa la gravità del fatto.
- La gravità della condotta e le modalità concrete dell'azione possono costituire da sole base sufficiente per escludere le attenuanti generiche, se sono spiegate con motivazione congrua.
- In tema di continuazione, l'obbligo motivazionale sulla misura dell'aumento di pena si intensifica quando la pena base è prossima al minimo edittale e l'aumento potrebbe apparire, in astratto, assimilabile a un cumulo materiale.
- Non vi è vizio di motivazione sull'aumento per continuazione quando il giudice spiega le ragioni della misura adottata e l'aumento risulta proporzionato rispetto alla pena del reato più grave e ai reati satellite.
- Nel giudizio di legittimità non sono scrutinabili in modo pieno le doglianze nuove, cioè non devolute al giudice di appello, perché manca il previo confronto sul punto nel merito.
- La presenza di una motivazione completa e congrua sull'aumento ex art. 81 c.p. esclude che la pena sia stata determinata attraverso un surrettizio cumulo materiale di pene.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24733/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24735/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24736/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24737/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24739/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24741/2025 del 07/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →