Cassazione Penale, Sentenza n. 8059/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna per rapina aggravata sostenendo che la sentenza d'appello si fonda su una valutazione meramente indiziaria e non sul principio di prova oltre ogni ragionevole dubbio, posto che le persone offese non l'hanno riconosciuta in udienza; contesta inoltre la sussistenza della violenza costrittiva e dell'effetto narcotizzante del 'cioccolatino', elementi materiali e l'aggravante speciale contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti non abbiano confrontato in modo specifico e analitico la motivazione della sentenza impugnata e costituiscano in gran parte censure di merito non sindacabili in questa sede. La Corte ha condiviso il convincimento dei giudici di merito: i giudici di primo e secondo grado formano un corpo argomentativo unitario, e la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la valenza indiziaria convergente (riconoscimento dell'imputata da una vittima il giorno successivo alla rapina alla guida di un'auto a lei intestata; utenza telefonica a suo nome collegata a episodi analoghi) nonché la presenza di violenza costrittiva e del nesso causale tra ingestione del cioccolatino e stato di incoscienza seguito dalla sottrazione dei beni, configurando la rapina aggravata come reato complesso. Il ricorso è quindi inammissibile e la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; inoltre il periodo successivo alla sentenza impugnata non è computabile ai fini della prescrizione.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Norma che consente il ricorso per cassazione contro le sentenze penali; qui richiamata per definire la forma del ricorso.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Elenca i motivi di ricorso in cassazione (violazione di norme sostanziali o processuali e vizi di motivazione); la Corte rileva che le censure dedotte sono soprattutto di merito e non adeguatamente confrontate con la motivazione di merito.
art. 628, comma 3, n. 2, cod. pen.
Aggravante della rapina relativa all'uso di sostanze che provocano incapacità della vittima; la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante in presenza dell'effetto narcotizzante e del nesso causale con la sottrazione.
artt. 192, 546 e 533 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai vizi di motivazione e alla valutazione probatoria; indicano regole sul processo e sulle modalità di motivazione delle sentenze.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e, se ricorrono profili di colpa, il versamento di somme alla Cassa delle ammende; applicata per sanzionare la ricorrente con euro 3.000.
Giurisprudenza citata (es. Sez. U n. 32 del 22/11/2000; Sez. 3 n. 45537 del 28/09/2022 ecc.)
Usata per affermare i limiti del sindacato di legittimità in cassazione (divieto di nuovo esame del merito salvo condizioni tassative) e per confermare l'impostazione giuridica della rapina aggravata per somministrazione di sostanza narcotica.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito un nuovo apprezzamento del merito della prova: i motivi devono confrontarsi specificamente e analiticamente con la motivazione della sentenza impugnata, altrimenti il ricorso è inammissibile.
- Quando primo e secondo grado forniscono motivazioni che si integrano a formare un unico corpo argomentativo, la Corte di legittimità verifica la correttezza giuridica ma non rifa' la valutazione probatoria a meno che non emerga un travisamento manifesto e gravissimo delle prove.
- La mancata identificazione immediata in udienza dalle persone offese non esclude automaticamente la condanna: prove indiziarie convergenti (es. collegamenti tramite veicolo, utenze telefoniche, riconoscimenti successivi) possono essere sufficienti se logicamente collegate e adeguatamente motivate.
- Per l'aggravante relativa all'uso di sostanze che provocano incapacità, è necessario dimostrare il nesso causale tra somministrazione, stato di incoscienza e l'evento sottrattivo; se questo nesso è provato, la rapina può essere qualificata come reato complesso con aggravante.
- Ricorsi promiscui o generici su vizi di motivazione sono a rischio di inammissibilità: le censure devono essere articolate e riferirsi a passaggi motivazionali specifici.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il periodo successivo alla sentenza impugnata non si computa ai fini della prescrizione e possono essere imposte condanne alle spese e somme alla Cassa delle ammende se sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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