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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15907/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di numerosi avvisi di accertamento (IRES, IRAP, IVA) relativi agli anni d'imposta 2005, 2006, 2007, 2008 e 2010. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario ritenendolo cumulativo e collettivo (coinvolgendo distinti soggetti e distinti atti impositivi). Incomarbo s.r.l. sosteneva invece che il ricorso fosse stato proposto unicamente da Incomarbo s.r.l. e, in ogni caso, che la CTR aveva errato nel dichiararne l'inammissibilità. Il ricorso per cassazione deduceva omissione di esame di fatto decisivo e violazioni di norme processuali che regolano la cumulazione e la collettività dei ricorsi tributari nonché questioni relative alla procura e alla rappresentanza processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze (per irrelevance, in quanto competenze trasferite alle agenzie fiscali). Nei confronti dell'Agenzia delle entrate ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che la CTR avesse illegittimamente dichiarato inammissibile il ricorso, avendo invece il ricorso riguardato esclusivamente Incomarbo s.r.l. e, in prospettiva, l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005 (la parte ricorrente aveva poi ridotto l'oggetto del giudizio con memoria). La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame sul merito limitatamente all'avviso relativo al 2005. Il quinto motivo è stato rigettato e gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Sono state altresì regolate le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (disciplina processo tributario), artt. 14, 18, 19, 27, 29

    Le norme sul processo tributario sono state interpretate in senso tale che la cumulazione di domande è ammessa quando le impugnazioni riguardano la medesima società e questioni omogenee; la CTR ha errato nel ritenere automaticamente inammissibile il ricorso come 'collettivo' quando invece le cause relative a diversa società erano state separate e la procura/difesa riguardava la sola Incomarbo s.r.l.

  • codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 (motivi di cassazione)

    Le doglianze di omesso esame di fatto decisivo e di falsa applicazione delle norme di rito sono state ritenute rilevanti: il primo motivo (omesso esame) è stato accolto perché la CTR non ha considerato che il ricorso era stato proposto solo da Incomarbo s.r.l., con conseguente illegittima dichiarazione di inammissibilità.

  • d.lgs. n. 300 del 1999, art. 57, comma 1

    La Corte ha richiamato il trasferimento di competenze dal Ministero alle agenzie fiscali a far data dal 1° gennaio 2001, con la conseguenza che il Ministero non è soggetto passivamente legittimato per gli atti fiscali recati dalle agenzie, rendendo inammissibile il ricorso nei suoi confronti.

  • d.m. 28 dicembre 2000, art. 1

    Richiamato come riferimento temporale dell'operatività delle Agenzie fiscali (1° gennaio 2001), a supporto del principio di trasferimento delle competenze dal Ministero alle Agenzie.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 38 e 88

    Richiamati dai motivi di impugnazione relativi al merito tributario; tuttavia la Corte di cassazione ha ritenuto tali questioni assorbite dall'accoglimento del primo motivo e non ha deciso il merito tributario.

  • codice di procedura civile, artt. 103, 104, 156, 182

    Norme procedurali richiamate nei motivi: riguardano rispettivamente rappresentanza e modalità del processo; la Corte ha esaminato la questione della procura e della regolarità della rappresentanza e ha ritenuto inammissibile solo il motivo relativo a vizi di procura nella parte in cui non coglieva la ratio della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Quando più atti impositivi riguardano la stessa persona giuridica è ammesso impugnarli con un unico ricorso se le questioni sono omogenee e la rappresentanza è regolare; la mera indicazione di più avvisi nell'intestazione non rende automaticamente il ricorso 'collettivo' e inammissibile.
  • È essenziale verificare la corretta identificazione delle parti: atti notificati alle agenzie fiscali devono essere impugnati contro l'Agenzia competente e non contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, salvo diverso regime di legittimazione attuale.
  • Le irregolarità di rappresentanza (procura) vanno valutate concretamente: la successiva integrazione o la diversa produzione di procura può sanare profili formali, specie se non è contestata la volontà di agire in nome e per conto della società.
  • La parte può, con memoria, limitare l'oggetto del giudizio (rinunciando a parte delle impugnazioni iniziali); tale comportamento rientra nei poteri della parte e deve essere considerato dal giudice di merito.
  • In sede di cassazione, i motivi che impugnano soltanto la mancata considerazione di fatti o l'errata qualificazione processuale possono portare alla cassazione e al rinvio per nuovo esame di merito, senza che la Corte decida il merito tributario.

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