Cassazione Penale, Sentenza n. 36166/2024 del 27/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che confermava la condanna per ricettazione. Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 9 comma 2 c.p.p., sostenendo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in quanto, a suo dire, era sempre stato residente anagraficamente a Napoli (via Nuova detta Casoria) sin dal 2012 e pertanto il giudice competente doveva essere quello di Napoli. Contestava la decisione che aveva ritenuto competente il Tribunale di Giugliano in base al domicilio effettivo accertato nei fatti (domicilio in Giugliano, via Pagliaio del monaco n.57) nella fase temporale coeva alla commissione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui, in presenza di incertezza sul luogo in cui è stato ricevuto il bene, va applicata la regola suppletiva di cui all'art. 9 comma 2 c.p.p. e, ai fini di quella regola, deve prevalere la situazione di effettività (domicilio effettivo al momento del fatto) rispetto alla mera residenza anagrafica. La Corte ha ritenuto irrilevante la successiva dichiarazione di domicilio a Napoli perché intervenuta dopo i fatti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 9 comma 2 cod. proc. pen.
art. 9 comma 2 cod. proc. pen.
La Corte ha interpretato la norma come regola suppletiva da applicare quando è incerto il luogo di commissione del reato: in tali casi la competenza territoriale si determina in base alla residenza, dimora o domicilio dell'imputato, valutati secondo criteri di effettività al momento del fatto.
art. 8 cod. proc. pen.
Richiamata come regola generale per la determinazione della competenza territoriale; la Corte ha spiegato che quando non è possibile applicare l'art. 8 (per incertezza sul luogo del fatto) si ricorre alla regola suppletiva dell'art. 9 comma 2.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per la condanna alle spese processuali e per la determinazione, equitativa, della somma da versare alla Cassa delle Ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando il luogo di commissione del reato è incerto, si applica la regola suppletiva dell'art. 9 comma 2 c.p.p.: competenza determinata in base a residenza, dimora o domicilio dell'imputato.
- Per stabilire residenza/dimora/domicilio ai fini della competenza territoriale conta l'effettività della situazione al momento del fatto e non la mera iscrizione anagrafica.
- Dichiarazioni o scelte di domicilio operate dall'imputato dopo la commissione del reato non possono retroagire per determinare la competenza territoriale; rileva la situazione anteriore o coeva ai fatti.
- La prova documentale o processuale che attesti un domicilio effettivo in un luogo diverso dalla residenza anagrafica può prevalere e determinare la competenza del giudice locale corrispondente.
- Ricorsi manifestamente infondati per questioni territoriali possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzione alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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