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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15904/2022 del 26/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 606 co. 1 c.p.p. per mancata riqualificazione della fattispecie: sosteneva che la sua condotta non era rapina ma esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.), essendosi limitato a recuperare un credito vantato dalla fidanzata DI NAPOLI nei confronti della vittima BARNI. In fatto: la sera del 31/05/2011, insieme a DI NAPOLI, avrebbe immobilizzato e minacciato BARNI e sottratto il portafoglio; nei fatti istruttori emergeva che esisteva un debito tra BARNI e DI NAPOLI e un accordo per una prima tranche di pagamento il giorno successivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la qualificazione in termini di rapina operata nei gradi di merito, perché mancavano i presupposti dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni: il credito non era spettante al ricorrente (ma a DI NAPOLI), non risultava un suo incarico alla riscossione e l'oggetto della pretesa ottenuta con violenza non era contenuto nella misura del credito vantato. Inoltre la sottrazione del portafoglio è stata considerata scollegata dal soddisfacimento del credito, che peraltro era già in via di definizione per il giorno successivo. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Riconosciuta dall'originaria sentenza come attenuante, valutata unitamente alle generiche e ritenuta prevalente sulle aggravanti, incidendo sulla determinazione della pena

  • art. 393 cod. pen.

    Norma che disciplina l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la Corte ricorda che per integrare tale reato l'agente deve essere convinto, con ragionevole apparenza, di esercitare un diritto che gli spetti direttamente; nel caso concreto è mancata la titolarità della pretesa in capo al ricorrente e la corrispondenza tra quanto preteso e l'oggetto della tutela giuridica

  • art. 606 co. 1 cod. proc. pen.

    Articolo invocato dal ricorrente quale vizio di motivazione e di ricostruzione dei fatti; la Consulta l'ha richiamata nella censura ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato e il ricorso inammissibile

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per sanzionare il ricorrente per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso, con condanna a versare una somma alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • La differenza tra rapina ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni risiede principalmente nell'elemento soggettivo: nella rapina l'agente persegue un profitto ingiusto nella consapevolezza dell'ingiustizia; nell'esercizio arbitrario l'agente agisce nella convinzione, anche se errata, di esercitare un diritto proprio.
  • Per qualificare la condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni è necessario che la pretesa corrisponda esattamente all'oggetto della tutela giuridica e che la pretesa sia effettivamente riconducibile al soggetto che usa la violenza o la minaccia (titolarità del credito o incarico esplicito alla riscossione).
  • Se la violenza o la sottrazione riguardano beni non strettamente coincidenti con l'oggetto del credito reclamato, o se l'agente non ha titolarità o delega, la condotta tenderà a essere qualificata come rapina.
  • La presenza di un accordo preesistente per la definizione del debito e la possibilità di un soddisfacimento imminente possono rendere meno credibile l'affermazione di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e favorire la qualificazione come reato contro il patrimonio con elementi di violenza.
  • In sede di Cassazione, i motivi che non dimostrino concretamente l'errore di diritto o di fatto nella motivazione dei giudici di merito rischiano l'inammissibilità; ricorsi infondati possono comportare condanne per spese e sanzioni ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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