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Sentenza

Sentenza n. 1527/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione cautelare degli effetti, della Determina n. 69 del 24.11.2025, notificata in pari data, con cui il Comune di Gagliano Castelferrato – Area Vigilanza – ha dichiarato la ricorrente Idonea ma non vincitrice del concorso per la progressione verticale ordinaria di una unità di personale proveniente dall’area contrattuale degli Operatori Specializzati e da inquadrare nell’area contrattuale degli Istruttori, per riempire il posto vacante dell’Area Vigilanza, Servizio1 (Polizia Municipale), ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001; nonché della graduatoria finale di merito approvata con la medesima determina n. 69 del 24.11.2025 del Comune di Gagliano Castelferrato – Area Vigilanza -, nella parte in cui la ricorrente è stata collocata in posizione non utile al conseguimento del passaggio di area e quindi non è stata dichiarata vincitrice del concorso; nonché del verbale della Commissione giudicatrice; nonché di ogni atto connesso, presupposto e conseguenziale anche non meglio conosciuto ivi compresa: la Determina n. 334 del 22.12.2025 del Comune di Gagliano Castelferrato di nuovo inquadramento del dipendente nell’area degli Istruttori (ex cat. C) e nel profilo professionale di “agente di polizia municipale”; il contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed indeterminato stipulato in data 22.12.2025 tra il Comune di Gagliano Castelferrato ed il sig. Fiorenza Angelo (Doc.4), con cui il controinteressato è stato collocato a far data dal 01/01/2026, con rapporto a tempo indeterminato e pieno nella categoria degli Istruttori (ex cat. C), posizione economica iniziale C1, con il profilo professionale di Agente di Polizia Municipale;

Giustizia amministrativa202502830

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale e atti conseguenti di una procedura di progressione verticale per un posto nell’area degli Istruttori della Polizia Municipale, inclusi il nuovo inquadramento del vincitore e il relativo contratto individuale di lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata a progressione)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, dipendente comunale appartenente all’area degli Operatori Esperti e candidata a una progressione verticale verso l’area degli Istruttori, è stata dichiarata idonea ma non vincitrice con 45,67 punti, mentre il controinteressato è stato dichiarato vincitore con 50,66 punti. Con il primo motivo ha contestato l’attribuzione al controinteressato di 5 punti per l’esecuzione di ordini di servizio di particolare complessità o responsabilità. Il bando subordinava tale punteggio alla produzione di un’attestazione del Responsabile concernente, tra l’altro, le specifiche responsabilità e l’esecuzione completa ed eccellente degli ordini di servizio. La ricorrente ha dedotto che tale attestazione mancava e che la Commissione aveva erroneamente valorizzato lo svolgimento delle funzioni di messo notificatore sulla base di elementi non idonei, tra cui un attestato di formazione successivo alla data dalla quale sarebbe iniziato lo svolgimento dell’incarico. Ha inoltre dedotto violazione del bando, della l. 241/1990 e degli artt. 3, 51 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta, discriminazione, irragionevolezza, illogicità e omessa motivazione. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione dei titoli, sostenendo di aver prodotto un numero maggiore di titoli attinenti alla mansione e lamentando l’assenza di indicazione dei criteri concretamente seguiti dalla Commissione e dei titoli valutati o esclusi. Ha formulato analoghe censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

La decisione

Il primo motivo è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto che la mancata attestazione del Responsabile prevista dal bando non costituisse un vizio meramente formale, poiché l’ordine di servizio poteva dimostrare soltanto l’attribuzione dell’incarico, mentre l’attestazione era necessaria per comprovare l’esecuzione completa ed eccellente delle funzioni e, quindi, il merito del candidato. La Commissione non poteva attribuire il punteggio sulla sola base dell’incarico formale. Inoltre, dagli atti non risultava adeguatamente comprovata l’attribuzione delle funzioni di messo notificatore dalla data indicata dalla Commissione; l’attestato di superamento del corso di abilitazione era successivo a tale data e non equivaleva a un ordine di servizio. L’amministrazione ha pertanto violato i vincoli autoimposti dal bando. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per assoluta genericità ai sensi dell’art. 40, commi 1, lett. d), e 2, c.p.a.: la ricorrente non aveva indicato quali specifici titoli fossero stati erroneamente valutati o non valutati, né se dovesse essere aumentato il proprio punteggio o ridotto quello del controinteressato e in quale misura. Il ricorso è stato quindi accolto in parte e, per l’effetto, è stata annullata la graduatoria e la determina n. 69 del 24 novembre 2025, nonché gli ulteriori atti amministrativi adottati sul presupposto della loro legittimità, incluso il nuovo inquadramento del vincitore. La domanda di annullamento del contratto individuale di lavoro è stata invece dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione: trattandosi di atto della serie negoziale successiva alla stipulazione del contratto nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. È stata riconosciuta la possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 2.074 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001

    Costituisce la base normativa della procedura di progressione verticale dall’area degli Operatori Specializzati all’area degli Istruttori.

  • art. 40, commi 1, lett. d), e 2, c.p.a.

    Impone che i motivi di ricorso siano specifici e determina l’inammissibilità delle censure assolutamente indeterminate, come quella relativa alla valutazione dei titoli non accompagnata dall’indicazione degli errori concreti e della loro incidenza sul punteggio.

  • art. 63 d.lgs. 165/2001

    Attribuisce al giudice ordinario le controversie relative agli atti della serie negoziale successiva alla stipulazione del contratto di lavoro pubblico, compresi gli atti diretti all’annullamento o alla caducazione del contratto individuale.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riassunzione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declinatoria del giudice amministrativo.

  • artt. 3, 51 e 97 Cost.

    Sono richiamati dalla ricorrente a sostegno dei principi di eguaglianza, pari opportunità nell’accesso ai pubblici uffici, buon andamento e imparzialità, ma la decisione è fondata principalmente sulla violazione delle prescrizioni del bando.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive, la lex specialis vincola l’amministrazione e la Commissione giudicatrice: il punteggio previsto per l’esecuzione di ordini di servizio di particolare complessità o responsabilità non può essere attribuito in assenza della specifica attestazione richiesta dal bando, quando essa è diretta a comprovare non solo l’attribuzione dell’incarico ma anche l’esecuzione completa ed eccellente delle relative funzioni.
  • L’attribuzione formale di un incarico o la produzione di un attestato di formazione non dimostrano, di per sé, l’esecuzione meritoria delle mansioni richiesta dalla lex specialis e non possono sostituire l’attestazione del responsabile prevista dal bando.
  • Il motivo di ricorso relativo alla valutazione dei titoli è inammissibile per genericità quando il candidato non indica quali specifici titoli siano stati erroneamente valutati o trascurati, quale punteggio debba essere modificato e in quale misura l’errore abbia inciso sulla graduatoria.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la contestazione del contratto individuale di lavoro e degli atti della serie negoziale successiva alla sua stipulazione appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando la domanda trae origine dall’illegittimità della procedura concorsuale; resta invece devoluta al giudice amministrativo la cognizione sugli atti amministrativi della procedura selettiva e sul nuovo inquadramento adottato quale conseguenza della graduatoria.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRiparto di giurisdizione nel pubblico impiego
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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