Sentenza n. 2100/2026 - Roma, Sezione 5B
per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio inadempimento formatosi a seguito del mancato rispetto da parte dell' Amministrazione intimata, dell'obbligo di esitare entro il termine di centoventi giorni (120 gg.), fissato dall'art. 16, comma 6, d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, l'istanza dell'odierno parte ricorrente concernente il riconoscimento del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito all'estero, ai sensi e per gli effetti della Direttiva 2005/36/CE, recepita dal d.lgs. 206/2007, come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE, recepita dal d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, con condanna dell'Amministrazione resistente ad esercitare il potere Amministrativo entro un breve termine; e la nomina di un Commissario ad acta affinché, in caso di perdurante inerzia dei Ministeri suindicati, agisca in luogo della P.A. inadempiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda presentata il 5 giugno 2024 per il riconoscimento, ai fini dell'esercizio della professione docente, del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Stato membro dell'Unione europea. Ha dedotto la violazione dell'obbligo di conclusione del procedimento e del termine previsto dall'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, oltre che del termine generale di cui all'art. 2 l. n. 241/1990. Secondo la ricorrente, alla data di proposizione del ricorso erano decorsi i termini per la definizione dell'istanza senza l'adozione di un provvedimento espresso. Ha chiesto anche l'ordine all'Amministrazione di provvedere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che il Ministero dell'Istruzione e del Merito è l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. Ha ritenuto integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso. In base all'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007, l'Amministrazione deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere integrazioni; ai sensi del comma 6, deve poi provvedere sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il termine complessivo massimo è stato individuato in quattro mesi, qualora siano richieste integrazioni. Poiché il termine era decorso senza decisione, il Tribunale ha accertato il silenzio-inadempimento e ha ordinato al Ministero di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenendo conto della natura seriale dei procedimenti. Ha nominato sin d'ora, per l'ipotesi di ulteriore inerzia, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l'azione avverso il silenzio e consentono al giudice di accertare l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere e di ordinare l'adozione di un provvedimento espresso.
art. 2 l. 241/1990
Impone alla pubblica amministrazione l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 5 d.lgs. 206/2007
Individua l'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e può richiedere le integrazioni necessarie.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Il provvedimento conclusivo sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica documentale e l'eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo massimo è di quattro mesi.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Ha determinato la denominazione dell'autorità competente quale Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione all'insegnamento conseguiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso fanno sorgere l'obbligo dell'amministrazione competente di provvedere e legittimano l'azione avverso il silenzio.
- Ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, l'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione, richiedendo ove necessario le integrazioni, e deve adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo massimo può quindi arrivare a quattro mesi.
- Nel giudizio avverso il silenzio, accertata l'inerzia dell'amministrazione, il giudice può ordinare l'adozione di un provvedimento espresso entro un termine congruo e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inadempimento.
- La natura seriale e l'elevato numero delle richieste possono essere considerati dal giudice nella determinazione del termine assegnato all'amministrazione per provvedere, senza escludere l'illegittimità del silenzio già formatosi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 265/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 266/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 267/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 268/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 269/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 270/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →