Ordinanza n. 13270/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - del giudizio di revisione di non idoneità dell'odierno ricorrente, datato 30/09/2025, espresso dal Ministero della Giustizia nell'ambito del concorso pubblico, per titoli, volto all'assunzione di 30 unità nel Gruppo Sportivo del Corpo della polizia penitenziaria “Fiamme Azzurre” per deficit visivo, nonché del decreto di esclusione dalla predetta procedura selettiva e del giudizio di inidoneità di prima istanza del 09/07/2025; - del decreto di approvazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei non vincitori - datato 01/10/2025 - nella sola misura in cui non riporta la disciplina di <<parapendio>>, specialità <<acrobatico maschile>>, per la quale il ricorrente ha concorso, con il suo nominativo riportato quale vincitore;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di revisione di non idoneità per deficit visivo, decreto di esclusione dal concorso, giudizio di inidoneità di prima istanza e decreto di approvazione delle graduatorie
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di revisione di non idoneità espresso il 30 settembre 2025 dal Ministero della Giustizia nell’ambito del concorso pubblico per titoli volto all’assunzione di 30 unità nel Gruppo Sportivo del Corpo della polizia penitenziaria “Fiamme Azzurre”, nonché il decreto di esclusione dalla procedura, il precedente giudizio di inidoneità del 9 luglio 2025 e il decreto di approvazione delle graduatorie, nella parte in cui non riportava la disciplina di parapendio, specialità acrobatico maschile, con indicazione del ricorrente quale vincitore. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto una verificazione; l’organo verificatore ha chiesto una proroga dei termini per il deposito della relazione, motivandola con la necessità di rinviare al 16 settembre 2026 la visita medica del ricorrente, non effettuata in precedenza per una sua infermità transeunte.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza dell’organo di verificazione e ha prorogato al 25 settembre 2026 il termine per il deposito telematico della relazione di verificazione, dell’eventuale verbale e della documentazione acquisita. La proroga è stata ritenuta giustificata dal rinvio della visita medica del ricorrente al 16 settembre 2026, dovuto a un’infermità temporanea. Il giudice non ha deciso nel merito i vizi dedotti contro i giudizi di inidoneità, l’esclusione e la graduatoria. Ha fissato la camera di consiglio per il prosieguo della trattazione al 7 ottobre 2026 e ha disposto la comunicazione dell’ordinanza alle parti e all’organo verificatore. Le generalità della parte sono state oscurate per ragioni di tutela della dignità e dei diritti personali.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della disposizione di oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata in relazione all’oscuramento delle generalità.
Come è indicizzato
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