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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11050/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso del Ministero mirava ad impugnare l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che, con reclamo ex art. 35-bis, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354, aveva accolto il reclamo di Torcasio contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva limitato ai detenuti al 41-bis la possibilità di cucinare a determinate fasce orarie. Il Ministero contestava che il Tribunale non avesse correttamente applicato la normativa e la giurisprudenza di legittimità, ritenendo legittimo, in via di principio, l'esercizio del potere organizzativo dell'Amministrazione penitenziaria (art. 13 DPR 230/2000) che può disciplinare le modalità di cottura dei cibi, e che la differenziazione oraria fosse giustificata dalle peculiarità del regime differenziato (celle singole, diversa presenza nelle camere detentive, esigenze di sicurezza e organizzazione).

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata (nonché l'atto del Magistrato di sorveglianza del 17/02/2023). La Corte richiamando la giurisprudenza consolidata ha affermato che l'Amministrazione può stabilire fasce orarie per la cottura dei cibi, ma tale regolamentazione è sindacabile in sede giurisdizionale quando, con la diversa disciplina rispetto ai detenuti comuni, si trascenda dal potere organizzativo e si realizzi una differenziazione ingiustificata e vessatoria. Nel caso di specie, le motivazioni dell'Amministrazione (esigenze logistiche, organizzative, tutela della salubrità e rispetto dei tempi delle attività interne, evitamento di concentrazione di fumi/odori, alleggerimento del carico di controllo del personale) sono state ritenute adeguate e plausibili; pertanto la misura non costituisce discriminazione mirata a incrementare l'afflittività del 41-bis e l'annullamento del provvedimento del Tribunale di sorveglianza è stato disposto, pronunciandosi senza rinvio perchè non necessario un nuovo giudizio di merito.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 41-bis

    Indica il regime detentivo differenziato; la giurisprudenza valuta la compatibilità delle restrizioni inerenti l'esercizio dei diritti (es. cottura dei cibi) con i principi stabiliti dalla Corte costituzionale e con il trattamento riservato ai detenuti comuni nello stesso istituto.

  • art. 35-bis, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354

    Prevede il reclamo al Tribunale di Sorveglianza avverso provvedimenti adottati nell'ambito dell'esecuzione penitenziaria; consente il sindacato giurisdizionale sulle misure che incidono sui diritti dei detenuti.

  • D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 13

    "il regolamento interno può prevedere che, senza carattere di continuità, sia consentita ai detenuti e agli internati la cottura di generi alimentari, stabilendo i generi ammessi nonché le modalità da osservare"

    Attribuisce all'Amministrazione penitenziaria poteri regolamentari sull'autorizzazione alla cottura; tuttavia l'esercizio di tale potere è soggetto a sindacato giurisdizionale se produce differenziazioni ingiustificate o eccessivamente afflittive rispetto ai detenuti comuni.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2018

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma che imponeva assoluta impossibilità di cuocere cibi ai detenuti al 41-bis, stabilendo che il divieto totale è incompatibile con i diritti fondamentali; da essa deriva il principio che misure regolamentari non possono ripristinare maggiore afflittività non giustificata.

Massime di principio

  • L'Amministrazione penitenziaria può disciplinare l'esercizio della cottura dei cibi (art.13 DPR 230/2000) e prevedere fasce orarie, ma tale regolamentazione è sindacabile dal giudice quando produca una differenziazione ingiustificata rispetto ai detenuti comuni dello stesso istituto.
  • La chiave di valutazione è la ragionevolezza e la non discriminazione: la regolamentazione è legittima se accompagnata da motivazioni apprezzabili (es. esigenze di sicurezza, salubrità, organizzazione del lavoro del personale, evitamento di concentrazione di fumi/odori, compatibilità con le attività trattamentali).
  • Non è vietato che le fasce orarie per i detenuti al 41-bis siano diverse da quelle dei detenuti comuni, purché la differenziazione sia giustificata da esigenze connesse al regime speciale e non persegua l'obiettivo di aumentare l'afflittività.
  • Il tribunale di sorveglianza può annullare provvedimenti amministrativi che risultino irragionevoli o discriminatori; tuttavia, se le motivazioni amministrative sono specifiche e plausibili, il sindacato sarà negativo e il ricorso del Ministero potrà essere accolto.
  • In situazioni simili, l'Amministrazione dovrebbe documentare esplicitamente le ragioni tecnico-organizzative delle limitazioni (analisi specifica, dati o argomentazioni concrete) per resistere al sindacato giurisdizionale.

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