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Ordinanza

Ordinanza n. 3805/2026 - Napoli, Sezione 9

Giustizia amministrativa202601486

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non pienamente attuata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola sulla ricostruzione della carriera e sul pagamento delle differenze retributive

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola n. 534/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto al personale ATA il diritto al computo dell’intero servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera, condannando il Ministero alla ricostruzione della carriera in senso giuridico ed economico, al pagamento delle differenze retributive maturate con interessi legali e al riconoscimento della progressione stipendiale prevista dal CCNL del comparto scuola. Il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità dell’azione di ottemperanza. La sentenza da eseguire è infatti una pronuncia del giudice ordinario e, secondo l’orientamento richiamato, il giudice amministrativo dell’ottemperanza non può integrare il contenuto di un giudicato civile mediante un’attività di cognizione non già definita dalla sentenza. Il dubbio concerne quindi la possibilità di dare esecuzione alla pronuncia senza limitarsi all’applicazione di parametri già compiutamente individuati, oppure se occorra un ulteriore accertamento sul quantum e sulle modalità della ricostruzione di carriera, estraneo ai poteri del giudice dell’ottemperanza.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio. Ha dato alle parti avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile inammissibilità dell’azione di ottemperanza, ritenendo che dalla sentenza civile non emergano, allo stato, elementi sufficienti per una mera applicazione esecutiva di parametri già determinati. Secondo il giudice, l’esecuzione potrebbe richiedere un’ulteriore attività cognitoria relativa alla ricostruzione della carriera e alla quantificazione delle differenze retributive, attività che il giudice amministrativo dell’ottemperanza non può svolgere con riferimento a un giudicato del giudice ordinario. È stato assegnato alle parti un termine di quindici giorni per depositare memorie sulla sola questione dell’ammissibilità ed è stata fissata la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 21 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone al giudice di sottoporre previamente al contraddittorio delle parti la questione rilevata d’ufficio che possa condurre alla definizione del giudizio in rito.

  • art. 112 c.p.a.

    Richiamato implicitamente dalla disciplina dell’azione di ottemperanza, il cui ambito è limitato all’esecuzione del giudicato senza trasformarsi in un nuovo giudizio di cognizione.

Massime di principio

  • Nell’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo può compiere le attività necessarie alla concreta esecuzione del comando giudiziale, ma non può integrare il giudicato mediante nuovi accertamenti cognitivi sull’an o sul quantum della pretesa.
  • L’azione di ottemperanza è inammissibile quando la sentenza del giudice ordinario contiene una condanna generica o rimette a future determinazioni elementi essenziali che richiedono un autonomo accertamento cognitorio, anziché la semplice applicazione di parametri già individuati nel giudicato.
  • Quando rileva d’ufficio una possibile causa di inammissibilità decisiva per il giudizio, il giudice amministrativo deve previamente avvisare le parti e assegnare loro un termine per il deposito di memorie ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivo

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