Sentenza n. 1605/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del provvedimento del Dipartimento dell’Ambiente dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana prot. 69720 dell’8.10.2025, avente a oggetto «Lavori urgenti di ricostruzione della spiaggia a protezione dell’abitato e riqualificazione ambientale dell’area costiera in località Baia di Portinenti, nell’Isola di Lipari. Autorizzazione riviviscenza di cui alla CDM n. 86/2015 del 18/06/2015, a favore della ditta individuale “ORMEGGIO EOLIE di ALESSI Marco” (P.Iva 03091290837) allo scopo di mantenere stagionalmente (dal 01/06 al 30/09 di ogni anno) uno specchio acqueo della superficie di mq. 1.483,00 destinata al posizionamento di un pontile galleggiante per ormeggio unità da diporto e la collocazione sull’arenile di un basamento in cls amovibile, in località Porto delle Genti nel Comune di Lipari (censita al Catasto al foglio di mappa n. 105 – Sezione Lipari, prospiciente la part.lla n. 16)»; 2) nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché ignoto, ivi incluso l’atto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, acquisito al protocollo del Dipartimento dell’Ambiente al n. 68127 dell’1.10.2025, con il quale è stato reso parere favorevole circa la “reviviscenza” della C.D.M. n. 86 del 18.06.2015 e, ove occorra e nei limiti dell’interesse, della Circolare del Dipartimento dell’Ambiente dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana n. 20953/2025 del 3.04.2025 e della nota della Regione Siciliana, prot. 84829 del 21.11.2023, non conosciuta ma menzionata nel provvedimento di cui al n. 1), con la quale sarebbe stata sospesa la C.D.M. n. 86/2015; Per quanto riguarda i motivi aggiunti: 1) degli atti e dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo; 2) delle note dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana prot. 58888 del 25.08.2025, prot. 19088 del 22.03.2022, prot. 63455 del 12.09.2025, prot. 84829 del 21.11.2023; 3) nonché, ove occorrer possa, del D.A. 134 del 12.08.2014, del D.A. dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana n. 1784 del 30.12.2023, del D.A. dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana n. 137/Gab. Del 21.05.2020 e delle autorizzazioni dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari rilasciate alla Ormeggio Eolie n. 52/2015, n. 44/2016, n. 45/2018, n. 64/2018, n. 52/2019, n. 41/2020, n. 31/2021, n. 53/2021, n. 34/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento regionale di autorizzazione alla riviviscenza della concessione demaniale marittima n. 86/2015 per il mantenimento stagionale di un pontile galleggiante e di un basamento amovibile, nonché il parere favorevole dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari frontisti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 49 e 56 TFUE, dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, dell’art. 16 d.lgs. n. 59/2010, dell’art. 5 d.P.R. n. 357/1997, dell’art. 47 Cod. nav., dei principi affermati dall’Adunanza plenaria con le sentenze nn. 17 e 18 del 2021 e degli artt. 12, 13 e 14 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione. Hanno sostenuto che la concessione n. 86/2015, avente durata annuale e scadenza al 31 dicembre 2015, non fosse suscettibile di proroga automatica e avesse comunque cessato definitivamente i propri effetti al 31 dicembre 2023. Di conseguenza, l’Amministrazione non avrebbe potuto disporne la “riviviscenza”, trattandosi di un potere non previsto dall’ordinamento e riferito a un titolo ormai estinto. Sono stati inoltre dedotti il difetto di istruttoria e l’omessa acquisizione dei pareri del Genio civile, dell’Agenzia delle dogane, della Soprintendenza e del Comune, nonché l’omessa valutazione di incidenza ambientale, la violazione del Piano territoriale paesistico delle Isole Eolie, l’erroneità del parere della Capitaneria di porto e l’illegittimo ampliamento della superficie concessa. La controinteressata ha eccepito la tardività, il difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere e, nel merito, la legittimità delle proroghe e dell’atto di riviviscenza. Il TAR ha preliminarmente respinto tali eccezioni, ritenendo tempestiva la notificazione del ricorso, ammissibile l’impugnazione del parere endoprocedimentale unitamente all’atto finale e sussistenti vicinitas e interesse a ricorrere in capo ai proprietari frontisti.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività: il termine di sessanta giorni, scadente il 7 dicembre 2025, domenica, era prorogato al primo giorno non festivo successivo, coincidente con il 9 dicembre, essendo festivo anche l’8 dicembre. Ha respinto anche l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del Ministero, poiché il parere della Capitaneria era stato specificamente censurato e impugnato unitamente al provvedimento finale. Ha riconosciuto la legittimazione e l’interesse dei ricorrenti, poiché la proprietà immediatamente prospiciente l’area interessata integrava la vicinitas e il pontile poteva arrecare interferenze potenziali, quali rumore, emissioni e spazi di manovra dei natanti. Nel merito, ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente. La concessione n. 86/2015 aveva efficacia limitata al 31 dicembre 2015; in ogni caso, alla luce dei principi dell’Adunanza plenaria nn. 17 e 18 del 2021, applicabili anche alle concessioni di specchi d’acqua per pontili e punti di ormeggio, essa non poteva produrre effetti oltre il 31 dicembre 2023. Le proroghe automatiche successive, comprese quelle sino al 30 settembre 2027 e quelle disposte dalla normativa e dagli atti regionali, dovevano essere disapplicate perché incompatibili con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con il diritto dell’Unione. Una volta definitivamente cessata l’efficacia del titolo, l’Amministrazione non poteva esercitare un potere di “riviviscenza” o riattivazione della concessione sospesa. Sono state pertanto annullate l’autorizzazione regionale prot. 69720 dell’8 ottobre 2025 e il parere della Capitaneria prot. 68127 dell’1 ottobre 2025. Le ulteriori censure procedimentali, ambientali e paesaggistiche sono state assorbite, così come le censure aggiunte contro gli ulteriori atti, non essendo necessarie per assicurare la soddisfazione della pretesa. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
artt. 29 e 41 c.p.a.
Il termine ordinario di sessanta giorni per l’impugnazione decorre secondo le regole processuali e, se scade in giorno festivo, è prorogato al primo giorno non festivo successivo.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo le norme del processo civile richiamate, tra cui l’art. 155 c.p.c. sul computo dei termini.
art. 155, comma 4, c.p.c.
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
La notificazione del ricorso effettuata il 9 dicembre 2025 è stata ritenuta tempestiva, poiché il termine scadeva il 7 dicembre, domenica, e l’8 dicembre era anch’esso festivo.
art. 12 direttiva 2006/123/CE
In presenza di risorse naturali scarse, impone una procedura di selezione imparziale e trasparente e vieta il rinnovo automatico delle autorizzazioni; la disposizione ha effetto diretto.
artt. 49 e 56 TFUE
Ostano le proroghe automatiche delle concessioni demaniali incompatibili con la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi.
art. 16 d.lgs. n. 59/2010
È richiamato quale normativa nazionale di attuazione dei principi europei in materia di autorizzazioni e accesso alle attività di servizi.
art. 5 d.P.R. n. 357/1997
È richiamato dai ricorrenti in relazione alla necessità della valutazione di incidenza ambientale; la relativa censura è stata assorbita.
art. 47 Cod. nav.
È stato richiamato dai ricorrenti in relazione alla possibile decadenza dalla concessione; la questione è rimasta assorbita dopo l’accertamento della cessazione del titolo.
artt. 12, 13 e 14 Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione
Sono stati invocati per sostenere la necessità di ulteriori pareri e adempimenti istruttori; le relative censure sono state assorbite.
art. 24 Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione
Disciplina la richiesta di variazione o autorizzazione relativa alla concessione; non consente di far rivivere una concessione ormai definitivamente cessata.
art. 2, comma 2, direttiva 2006/123/CE
L’esclusione dei servizi portuali non comprende le concessioni di specchi d’acqua per pontili destinati all’ormeggio di imbarcazioni da diporto, alle quali resta applicabile l’art. 12 della direttiva.
art. 16 l. n. 84/1994
Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali.
La nozione di servizi portuali riguarda le operazioni sulle merci e non comprende i pontili turistici per l’ormeggio di imbarcazioni da diporto.
art. 1, comma 1, d.l. n. 131/2024, convertito in l. n. 166/2024
Continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027.
La proroga automatica non è applicabile se non è effettivamente funzionale a una procedura selettiva già programmata o avviata; in ogni caso non può riesumare un titolo già cessato.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Le concessioni demaniali marittime relative a specchi d’acqua destinati all’installazione di pontili galleggianti e all’ormeggio di imbarcazioni da diporto rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e devono essere affidate mediante procedure selettive trasparenti, imparziali e non discriminatorie quando la risorsa naturale è scarsa.
- Le proroghe automatiche ex lege delle concessioni demaniali marittime incompatibili con il diritto dell’Unione devono essere disapplicate dall’amministrazione, senza necessità di una previa dichiarazione giudiziale o di una questione di legittimità costituzionale; gli effetti della proroga devono essere considerati tamquam non essent.
- Una concessione demaniale marittima con durata espressamente limitata a una determinata scadenza non può essere fatta rivivere mediante un successivo provvedimento amministrativo quando, per effetto della scadenza originaria o del divieto europeo di proroghe automatiche, il titolo abbia definitivamente cessato di produrre effetti.
- La proroga tecnica fino al 30 settembre 2027 può essere compatibile con il diritto dell’Unione soltanto se è concretamente funzionale a una procedura competitiva già indetta o programmata in tempi brevi, e l’atto deve esplicitare le ragioni oggettive che rendono necessario il tempo ulteriore; una proroga disposta autonomamente e senza tale collegamento è una proroga automatica illegittima.
- La vicinitas del proprietario rispetto all’area incisa dall’atto non basta da sola a fondare l’interesse a ricorrere, ma, congiunta all’allegazione e alla prova anche potenziale di interferenze quali rumore, emissioni, traffico nautico o alterazione del contesto, integra legittimazione e interesse ad agire.
- Un parere endoprocedimentale specificamente censurato può essere impugnato insieme al provvedimento finale cui accede; la sua natura non autonomamente lesiva non esclude la legittimazione passiva dell’amministrazione che lo ha adottato.
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