Cassazione Penale, Sentenza n. 12861/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva revocato il sequestro preventivo di euro 116.226,67 e ne aveva ordinato la consegna alla curatela del fallimento. Primo motivo: sosteneva che la somma fosse soggetta a confisca obbligatoria in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e quindi non poteva essere dissequestrata a favore della curatela. Secondo motivo: deduceva violazione dell'art. 324, comma 8, c.p.p. e dell'art. 46, n. 5, r.d. n. 267/1942, sostenendo che la somma fosse impignorabile e non rientrante nell'attivo fallimentare, per cui il sequestro doveva essere mantenuto in attesa della decisione del giudice civile sulla titolarità/destinazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il primo motivo è stato respinto per difetto di interesse: il ricorrente non ha interesse a impugnare un dissequestro sostenendo la sussistenza di una confisca obbligatoria, perché in tal caso non potrebbe ottenere la restituzione. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: trattandosi di soggetto fallito, l'amministrazione dei suoi beni compete alla curatela salvo i beni espressamente esclusi dall'art. 46 r.d. 267/1942; la questione dell'impignorabilità e della destinazione della somma è questione civilistica devoluta al giudice fallimentare/civile e non idonea a impedire il dissequestro in favore della curatela. Il Tribunale ha quindi confermato la revoca del sequestro e la consegna della somma al curatore, riservando le decisioni definitive sull'eventuale esclusione dall'attivo alle procedure concorsuali e ai reclami pendenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 322-bis c.p.p.
Base normativa per l'appello al Tribunale del riesame; il ricorso era proposto avverso provvedimento su misure cautelari reali
art. 324, comma 8, c.p.p.
Invocato dal ricorrente come limite al dissequestro quando è in discussione la titolarità; il Tribunale ha ritenuto che la norma non fosse applicabile perché la questione era sulla destinazione della somma (competenza del giudice fallimentare/civile) e non sulla proprietà
art. 46, n. 5, r.d. 16 marzo 1942 n. 267
Norma sull'esclusione di alcuni beni dall'attivo fallimentare (impignorabilità); il Tribunale ha ritenuto che la questione dell'impignorabilità e dell'applicabilità dell'art. 46 dovesse essere decisa nel procedimento fallimentare e non impediva il dissequestro in favore della curatela
art. 42 r.d. n. 267/1942
Attribuisce al curatore l'amministrazione dei beni del fallito; il Tribunale ha confermato che, essendo il Melillo fallito, la somma rientra nell'amministrazione della curatela salvo esclusioni previste dall'art. 46
art. 2909 c.c.
Citato nella vicenda fallimentare come argomento di contrasto sollevato nel reclamo al Collegio; attiene ai modi di esercizio dell'azione sui beni mobili per il creditore (richiamato nel contesto del reclamo civile)
art. 324 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in ordine alla competenza civile/fallimentare sulla titolarità e destinazione dei beni; il Tribunale ha ritenuto che la decisione su tali profili spetti al giudice civile/fallimentare
art. 616, comma 1, c.p.p.
Norma che legittima la condanna alla cauzione o pagamento a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per fissare la somma di euro 3.000,00
Massime di principio
- Un indagato manca di interesse a impugnare un dissequestro se la sua censura è che l'oggetto sia soggetto a confisca obbligatoria: sostenere la confisca renderebbe incompatibile la richiesta di restituzione
- Quando il soggetto è fallito, l'amministrazione dei suoi beni compete di regola al curatore fallimentare; questioni sull'impignorabilità o sull'esclusione dall'attivo sono decise nel procedimento fallimentare/civile e non impediscono automaticamente il dissequestro in favore della curatela
- Le questioni di proprietà o di titolarità di somme oggetto di sequestro, se inerenti alla destinazione nell'ambito di una procedura concorsuale, devono essere risolte dal giudice civile/fallimentare attraverso i rimedi previsti (es. reclamo), non dal giudice penale in sede di riesame delle misure cautelari reali
- Il tribunale penale può revocare il sequestro e consegnare i beni al curatore anche in presenza di controversie sulla destinazione, riservando però l'esito definitivo alle decisioni del giudice fallimentare o civile
- Nel valutare l'ammissibilità di ricorsi su misure reali, il giudice verifica sia l'interesse concreto dell'impugnante sia la rilevanza penale della questione rispetto alla competenza civile/fallimentare
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