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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6377/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari che aveva accolto il reclamo di Alfredo Cospito contro il trattenimento, disposto dal Magistrato di sorveglianza, di un telegramma anonimo inviato al detenuto sottoposto al regime 41-bis. Il Procuratore generale ha contestato l'erronea applicazione della disciplina sulla corrispondenza (art. 18 e art. 41-bis ord. pen.) e la carenza motivazionale, sostenendo che la sola anonimato della missiva impedirebbe automaticamente l'inoltro e che il Tribunale, riproducendo integralmente il testo della missiva nell'ordinanza, avrebbe di fatto reso noto al destinatario il contenuto sottoposto a censura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore generale. Ha confermato il principio per cui il carattere anonimo della corrispondenza costituisce un indice di sospetto ma non comporta automaticamente il trattenimento: il giudice deve svolgere una valutazione concreta e motivata della pericolosità alla luce del contenuto della missiva, del contesto comunicativo, del profilo del destinatario e delle modalità di trasmissione. Nel caso concreto il Tribunale di Sorveglianza aveva correttamente ritenuto che il telegramma non fosse criptico né pericoloso e che, dunque, non sussistesse motivo concreto di trattenimento. La sentenza osserva inoltre che le disposizioni regolamentari e circolari non possono giustificare misure preventive generali che comprimano diritti costituzionalmente protetti senza adeguata motivazione. (La fonte è interrotta in parte sulla statuizione delle spese, ma il ricorso è stato rigettato.)

Norme richiamate

  • art. 18-ter, ordinamento penitenziario

    Stabilisce i presupposti per il controllo e il trattenimento della corrispondenza per esigenze investigative, di prevenzione dei reati e di ordine e sicurezza dell'istituto; il trattenimento può essere disposto solo se ricorre un pericolo concreto e deve essere motivato con elementi specifici.

  • art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordine penitenziario)

    Prevede la sottoposizione della corrispondenza al visto di censura per i detenuti in regime speciale; tuttavia, la disciplina del trattenimento si coordina con l'art. 18-ter, per cui anche in 41-bis il trattenimento richiede una valutazione concreta e motivata.

  • D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario)

    Regola aspetti esecutivi della disciplina penitenziaria ma non specifica puntualmente le ipotesi di trattenimento; la sua applicazione non esonera l'autorità giudiziaria dall'obbligo di motivare il trattenimento secondo i criteri dell'art. 18-ter.

  • Circolare Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 2/10/2017, n. 3676/6126, art. 18

    Indica che i detenuti non possono spedire scritti anonimi e suggerisce che la corrispondenza in arrivo priva di mittente sia inoltrata all'autorità giudiziaria; la Corte chiarisce però che la circolare non impone l'obbligo di trattenimento automatico degli scritti anonimi e non può sostituirsi alla valutazione giudiziale concreta.

  • art. 15 Costituzione

    Principio richiamato dalla giurisprudenza: le limitazioni della libertà (qui della corrispondenza) devono essere operate con atto motivato e la verifica giudiziale deve essere sostanziale e concreta, non meramente formale.

Massime di principio

  • L'anonimato della corrispondenza è un indice di sospetto, ma non costituisce di per sé motivo sufficiente per il trattenimento definitivo: serve una valutazione concreta e motivata della pericolosità.
  • Per i detenuti in regime 41-bis valgono controlli più stringenti, ma anche in questo caso il trattenimento deve essere giustificato con elementi specifici riconducibili alle finalità di prevenzione dei collegamenti con l'organizzazione criminale e di tutela dell'ordine e della sicurezza.
  • Il giudice deve valutare il contenuto della missiva, il contesto comunicativo, il profilo criminale del destinatario e le modalità di trasmissione (es. telegramma, raccomandata, invio per conto di altri) per stabilire se sussista un pericolo concreto.
  • Le circolari e i regolamenti esecutivi forniscono indicazioni procedurali ma non possono giustificare misure preventive automatiche che comprimano diritti costituzionalmente protetti senza adeguata motivazione giudiziale.
  • Quando si decide sul trattenimento, evitare di inserire integralmente in atti pubblici il contenuto censurato salvo specifica necessità: la pubblicazione non deve eludere la censura o determinare effetti contrari al divieto di inoltro.
  • In situazioni simili gli organi decisori devono documentare puntualmente le ragioni concrete del trattenimento per resistere a eventuali impugnazioni in sede di legittimità.

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