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Ordinanza

Ordinanza n. 2782/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 9874/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202605179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza breve del TAR Lazio, Sez. V, che aveva respinto il ricorso di primo grado relativo a una procedura di gara identificata dal CIG B839853DB2

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa appellante ha impugnato la sentenza breve del TAR Lazio chiedendone la riforma e, in via incidentale, la sospensione cautelare dell'efficacia. Dal testo dell'ordinanza non sono specificati i singoli motivi d'appello né le censure rivolte agli atti della procedura di gara. La controinteressata Ditta Domenico Ventura s.r.l. ha inoltre chiesto l'autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali per la memoria di replica ex art. 73 c.p.a.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le questioni dedotte dalle parti richiedessero un approfondimento proprio della fase di merito, già fissata per l'udienza pubblica del 29 ottobre 2026. Quanto al periculum in mora, ha escluso la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile in ragione della ravvicinata fissazione dell'udienza di merito e del carattere eminentemente patrimoniale del danno lamentato, ristorabile in caso di eventuale accoglimento dell'appello. Il Collegio ha altresì respinto la richiesta della Ditta Domenico Ventura s.r.l. di superare i limiti dimensionali della memoria di replica, ritenendo possibile articolare puntualmente le difese nel rispetto dei criteri vigenti. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata esaminata ai fini della sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.

  • art. 73 c.p.a.

    Il Collegio ha ritenuto non necessaria l'autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali per la memoria di replica, poiché la parte poteva esporre puntualmente le proprie argomentazioni rispettando i criteri vigenti.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento riservato alla fase di merito, il giudice può negare la misura cautelare senza definire anticipatamente la fondatezza delle censure.
  • La ravvicinata fissazione dell'udienza di merito può escludere il periculum in mora, soprattutto quando il pregiudizio prospettato è meramente patrimoniale e risarcibile in caso di successivo accoglimento del ricorso.
  • L'autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali degli atti difensivi deve essere negata quando lo sviluppo della controversia non rende necessario eccedere tali limiti e la parte può articolare puntualmente le proprie difese nel rispetto dei criteri vigenti.

Come è indicizzato

MaterieRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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