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Ordinanza

Ordinanza n. 120/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a) Del Pei 2025/26 prot. -OMISSIS- del 13/11/25 relativo all’anno scolastico 2025/26 (doc. 04) comunicato il 20/11/25 in seguito all’accesso agli atti; b) Del verbale del g.l.o. prot. -OMISSIS- del 5/6/25 (doc. -OMISSIS-); c) dei provvedimenti (di cui non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell’Istruzione e il Centro Servizi Amministrativi di Napoli hanno determinato l’organico di fatto dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2025/26, assegnando all'Istituto Scolastico frequentato dalla minore un numero di insegnanti di sostegno inferiore a quelli necessari in relazione ai minori con disabilità gravi presenti nell'istituto; d) nonché di ogni altro atto, ancorché interno o non noto, comunque connesso, presupposto e consequenziale lesivo degli interessi della minore, ivi comprese eventuali determinazioni degli organi scolastici. PER LA DECLARATORIA del diritto della minore -OMISSIS- di usufruire di un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica per l'anno 2025/26 con rapporto 1:1 ovvero, in subordine, per un orario adeguato alle patologie da cui è affetta. NONCHÉ PER LA DECLARATORIA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE Dell'obbligo, in capo alle amministrazioni intimate, di integrare/modificare il P.E.I. (piano educativo individuale) in favore della minore -OMISSIS- per l’anno 2025/26 tenendo conto della sua situazione di handicap. NONCHÉ PER LA CONDANNA delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno derivante dalla ritardata esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Giustizia amministrativa202507187

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: PEI 2025/2026, verbale del GLO e atti di determinazione dell’organico di fatto dei posti di sostegno, nella parte relativa all’assegnazione di 12,30 ore settimanali di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (rappresentanti della studentessa)

Prevale il privato

La controversia

La minore, riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992, frequenta la scuola primaria per 40 ore settimanali. I ricorrenti hanno contestato il PEI 2025/2026, il verbale del GLO e gli atti con cui è stato determinato l’organico di sostegno, deducendo l’illegittimità dell’assegnazione di sole 12,30 ore settimanali. La contestazione si fonda, in particolare, sull’assenza di motivazione della riduzione delle ore, nonostante il PEI dell’anno precedente avesse indicato la necessità di 25 ore settimanali e il GLO, nel verbale del 5 giugno 2025, avesse previsto per l’anno scolastico 2025/2026 un sostegno complessivo di 25 ore. È stata chiesta, in via cautelare, la sospensione degli atti, l’integrazione o modifica del PEI e l’assegnazione di un insegnante di sostegno per l’intero orario scolastico con rapporto 1:1, o comunque per un numero di ore adeguato alle esigenze della minore, oltre al risarcimento del danno da ritardata esecuzione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, valorizzando la mancata motivazione dell’assegnazione di 12,30 ore rispetto alle 25 ore indicate nel precedente PEI e nel verbale del GLO. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora in ragione degli interessi coinvolti e del pregiudizio evidente arrecato alla frequenza scolastica e alla piena integrazione della minore dalla riduzione delle ore di sostegno. Ha quindi accolto la domanda cautelare, sospendendo gli atti impugnati ai fini del riesame e della conseguente assegnazione, previa integrazione del PEI 2025/2026, di un insegnante di sostegno per il numero di ore necessario alla piena integrazione scolastica. Non è stata disposta in questa fase una specifica assegnazione automatica di 25 o 40 ore, ma è stato imposto un riesame collegato all’integrazione del PEI e alle effettive necessità della minore. Le spese della fase cautelare sono state compensate e il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 16 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, l. 104/1992

    La certificazione della patologia della minore ai sensi di questa disposizione costituisce il presupposto fattuale richiamato per valutare le esigenze di sostegno scolastico.

  • art. 55 c.p.a.

    È la base processuale della domanda cautelare incidentale e consente l’adozione della sospensione degli atti impugnati in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alle ulteriori norme sulla protezione dei dati, quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati personali.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute contenuti nel provvedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato in materia di trattamento e diffusione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione scolastica assegna un numero di ore di sostegno significativamente inferiore a quello indicato nel PEI precedente e nel verbale del GLO, deve motivare specificamente le ragioni della riduzione; in mancanza, sussiste il fumus boni iuris per la sospensione dell’atto.
  • La riduzione delle ore di sostegno scolastico può integrare il periculum in mora quando incide concretamente sulla frequenza scolastica e sulla piena integrazione dell’alunno con disabilità, in ragione della particolare rilevanza degli interessi coinvolti.
  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere l’assegnazione delle ore e ordinare il riesame, previa integrazione del PEI, affinché il numero di ore sia determinato sulla base delle effettive necessità dell’alunno e non mediante una riduzione priva di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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