Sentenza del 01/10/2018 n. 2899 - Comm. Trib. Prov. Lecce
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli estratti di ruolo comunicati l'11 maggio 2016, relativi alle cartelle di pagamento n. 05920150020990119 e n. 05920140022749351, sostenendo di non aver mai ricevuto la relativa notificazione. Ha dedotto il difetto di notifica, la mancata sottoscrizione degli estratti di ruolo, il difetto di motivazione, la prescrizione del diritto alla riscossione, l'indebita richiesta dell'aggio e la mancata esplicitazione del calcolo degli interessi.
La decisione
La Commissione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Equitalia ha dimostrato che le cartelle erano state regolarmente notificate tramite PEC, rispettivamente il 18 novembre 2015 e il 17 novembre 2014, producendo le ricevute di avvenuta consegna. Secondo il giudice, gli estratti di ruolo non costituiscono autonomi atti amministrativi impugnabili, ma servono soltanto a portare il contribuente a conoscenza di atti definitivi e non più contestabili. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti. Le memorie depositate dalla ricorrente il 14 settembre 2018 sono state ritenute inammissibili perché tardive.
Norme richiamate
Art. 32, comma 2, del D.Lgs. 546/1992
Le memorie della ricorrente sono state considerate inammissibili perché depositate oltre il termine previsto dalla norma.
Massime di principio
- Quando l'agente della riscossione documenta la regolare notificazione delle cartelle, mediante ricevute PEC o altra prova idonea, diventa difficile contestare l'omessa notifica.
- L'estratto di ruolo, secondo l'impostazione adottata nella decisione, non è di per sé un autonomo atto amministrativo lesivo, ma uno strumento conoscitivo di cartelle già formate e notificate.
- Le contestazioni relative a vizi della cartella, prescrizione, interessi, aggio o motivazione devono essere proposte nei termini decorrenti dalla valida notificazione dell'atto, salvo specifiche ragioni che rendano ammissibile una contestazione successiva.
- È essenziale verificare tempestivamente le ricevute di consegna PEC, poiché la prova della consegna all'indirizzo corretto può dimostrare il perfezionamento della notificazione anche se il destinatario sostiene di non aver preso effettiva visione del messaggio.
- Il rispetto dei termini processuali per il deposito di memorie è determinante: un deposito tardivo può essere dichiarato inammissibile e non essere valutato dal giudice.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 1 ott 2018Sentenza del 01/10/2018 n. 14 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 1 ott 2018Sentenza del 01/10/2018 n. 15 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 1 ott 2018Sentenza del 01/10/2018 n. 16 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 1 ott 2018Sentenza del 01/10/2018 n. 19 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 1 ott 2018Sentenza del 01/10/2018 n. 86 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 1 ott 2018Sentenza del 01/10/2018 n. 88 - Comm. Trib. Prov. Asti
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →