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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46673/2023 del 20/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza di retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p., con conseguente richiesta di declaratoria di perdita di efficacia della misura per superamento del termine massimo della fase delle indagini (art. 303, comma 1, lett. a, c.p.p.). La difesa deduceva che i fatti contestati nella seconda ordinanza cautelare (associazione mafiosa e reati connessi) erano anteriori a quelli della prima ordinanza (arresto per arma con matricola abrasa del 30/10/2019), che tra i procedimenti sussisteva connessione qualificata/continuazione, e che gli atti relativi ai fatti anteriori erano già nella disponibilità del P.M. al momento del decreto di giudizio immediato nel primo procedimento; perciò doveva applicarsi la retrodatazione al 30/10/2019 e, avendo superato il termine massimo della fase investigativa, andava dichiarata "ora per allora" la perdita di efficacia della custodia cautelare. La difesa richiamava la giurisprudenza (Sez. U., Mazzitelli, ecc.) che computa l'intera durata della custodia anche se relativa a fasi non omogenee.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato le valutazioni del Tribunale del riesame e della Corte d'appello secondo cui non ricorre il requisito dell'anteriorità necessario per la retrodatazione: la contestazione relativa all'associazione di tipo mafioso è formulata in modo "aperto" e con richiamo alla "permanenza", con conseguente prosecuzione della condotta associativa oltre la prima ordinanza; quindi non è possibile retrodatare la decorrenza della custodia al titolo cautelare precedente. La Corte ha ritenuto motivata e corretta la decisione impugnata, ha rigettato le deduzioni difensive e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma processuale che disciplina il ricorso avverso le ordinanze di riesame; utilizzata come titolo formale del ricorso del difensore dell'imputato.

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede la retrodatazione della decorrenza della misura cautelare quando, per più provvedimenti coercitivi, le misure si sovrappongono; il ricorrente ne chiedeva l'applicazione per computare tutta la custodia subita, ma la Corte ha ritenuto che il requisito dell'anteriorità non sussisteva nel caso di contestazione 'aperta' di associazione mafiosa.

  • art. 303, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.

    Fissa i termini massimi della fase delle indagini; la difesa sosteneva che, col conto retrodatato, il termine sarebbe stato superato e la custodia sarebbe da declarare inefficace, ma la Corte ha escluso tale scenario per mancanza del presupposto per la retrodatazione.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale che disciplina l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha richiamato la natura di reato "tipicamente permanente" cui si applica la regola che la partecipazione si estende fino a prova di recesso o disgregazione dell'associazione.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa alla ricettazione, citata nel contesto dei reati del procedimento collegato; rilevante ai fini della ricostruzione dei procedimenti ma non decisiva per la questione di retrodatazione.

  • legge 110/1975 (artt. relativi alle armi)

    Richiamata per i reati in materia di armi contestati nei diversi procedimenti; utile a ricostruire la cronologia delle imputazioni.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Autorizza la condanna per le spese e il versamento a favore della Cassa delle ammende; la Corte lo ha applicato per condannare il ricorrente alle somme indicate.

  • Sez. U., n. 23166 del 28/05/2020 (Mazzitelli)

    Giurisprudenza richiamata dalla difesa per sostenere che la retrodatazione deve computare l'intera durata della custodia anche se relativa a fasi non omogenee; la Corte ha considerato il principio ma ha ritenuto che nel caso concreto mancasse il requisito dell'anteriorità, ostativo all'applicazione della retrodatazione.

  • Sez. U., n. 14535 del 19/12/2006 (Librato)

    Principio consolidato secondo cui non sussiste anteriorità utile alla retrodatazione quando il provvedimento successivo riguarda un'associazione con formulazione temporale aperta o con richiamo alla permanenza; la Corte lo ha applicato per escludere la retrodatazione nel caso de quo.

  • Sez. U., n. 21957 del 22/03/2005 (Rahulia)

    Ulteriore pronuncia di legittimità richiamata a corredo della disciplina sulla retrodatazione e sui presupposti necessari; evocata a supporto dell'orientamento giurisprudenziale seguito dalla Corte.

Massime di principio

  • La retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. richiede, tra i presupposti, l'anteriorità cronologica dei fatti oggetto del provvedimento successivo rispetto al provvedimento precedente; se manca tale anteriorità la retrodatazione non opera.
  • Quando il provvedimento successivo riguarda un reato di associazione, specialmente di tipo mafioso, formulato con espressioni "aperte" o con richiamo alla "permanenza", la contestazione è considerata non anteriore alla prima ordinanza e quindi la retrodatazione è preclusa (orientamento Librato).
  • I reati associativi sono qualificati come permanenti: la partecipazione si considera protratta fino a prova contraria di recesso o disgregazione dell'associazione; ciò può impedire di far valere una data finale indicata nella formulazione provvisoria come termine certo per l'anteriorità.
  • Per ottenere la retrodatazione è cruciale l'esatta formulazione temporale della contestazione nei provvedimenti iniziali (e nel capo di imputazione del P.M.); un'errata o "aperta" dizione può compromettere la richiesta.
  • La giurisprudenza che computa l'intera durata della custodia anche se relativa a fasi non omogenee (es. Mazzitelli) opera solo se prima siano soddisfatti gli altri presupposti sostanziali, in particolare l'anteriorità dei fatti.
  • In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe concentrarsi sulla prova documentale dell'effettiva conoscenza da parte del P.M. dei fatti anteriori e sulla chiusura cronologica certa della contestazione nella fase genetica, oppure proporre impugnazioni tempestive sul difetto di specificazione temporale.

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