Ordinanza n. 4941/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della ordinanza n. 90 del 25.5.2016 di demolizione della rampa di accesso all’edificio per soggetti portatori di disabilità motoria, in una con ogni altro atto a questa premesso, connesso e/o consequenziale Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Condominio Della Torre Orientale 3 il 12/6/2026: per l’annullamento della ordinanza-ingiunzione del Comune di Castel Volturno n. 50 del 07.03.2025, di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria conseguente alla mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione n. 90 del 25 maggio 2016 relativa a una rampa di accesso all’edificio per persone con disabilità motoria, nonché la successiva ordinanza-ingiunzione sanzionatoria n. 50 del 7 marzo 2025
Esito
La controversia
Il condominio ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione deducendo l’inesistenza, falsità, inefficacia o inopponibilità del documento amministrativo e, inoltre, la falsità o l’inesistenza della relativa relata di notifica, sostenendo che l’ordinanza non sarebbe stata notificata al soggetto destinatario e che la relata prodotta dal Comune non si riferirebbe all’ordinanza impugnata. Il condominio ha proposto querela di falso dinanzi al Tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere e ha chiesto la sospensione del giudizio amministrativo ai sensi dell’art. 77 c.p.a. La controinteressata, proprietaria di un appartamento del condominio e ricorrente in un distinto giudizio volto a ottenere l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione, si è opposta alla sospensione sostenendo la tardività della querela, l’acquiescenza all’atto e l’irrilevanza della questione, anche perché l’abusività della rampa sarebbe stata già definitivamente accertata in sede amministrativa e penale. Il condominio ha documentato la notificazione al Comune dell’atto di citazione per querela di falso e la successiva iscrizione a ruolo della causa civile.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza di sospensione e ha sospeso il giudizio. Ha ritenuto rispettati i presupposti dell’art. 77 c.p.a., rilevando che il condominio aveva dimostrato di avere già proposto la querela di falso mediante notificazione dell’atto di citazione al Comune e successiva iscrizione della causa a ruolo. La sospensione è stata ritenuta necessaria perché la querela riguarda proprio l’ordinanza di demolizione oggetto del ricorso e la relativa relata di notifica, la cui autenticità e riferibilità sono contestate. Secondo il TAR, il giudizio amministrativo non può essere deciso indipendentemente dall’esito della querela di falso. Il dispositivo si limita pertanto a sospendere il giudizio, senza definire nel merito l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione o dei motivi aggiunti contro l’ordinanza-ingiunzione sanzionatoria.
Norme richiamate
art. 77 c.p.a.
chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la fissazione di un termine entro cui proporla innanzi al tribunale ordinario competente, ed in tale ultimo caso depositare agli atti la prova dell'avvenuta proposizione della querela di falso entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato
La sospensione del giudizio amministrativo è giustificata quando la falsità del documento rilevante per la decisione sia stata ritualmente dedotta e il ricorrente dimostri di avere proposto la querela di falso davanti al giudice ordinario competente. Nel caso concreto, la prova della notificazione dell’atto di citazione e della successiva iscrizione a ruolo ha escluso problemi relativi al rispetto dei termini.
Massime di principio
- Quando in un giudizio amministrativo viene contestata mediante querela di falso l’autenticità di un documento che costituisce oggetto del ricorso o elemento decisivo per la decisione, il giudizio deve essere sospeso se la parte dimostra di avere ritualmente proposto la querela davanti al tribunale ordinario competente.
- La sospensione prevista dall’art. 77 c.p.a. presuppone la prova dell’effettiva proposizione della querela di falso; tale prova può risultare dalla notificazione dell’atto di citazione al soggetto interessato e dalla documentazione della successiva iscrizione della causa a ruolo.
- La sospensione è necessaria quando la controversia amministrativa non possa essere decisa indipendentemente dall’accertamento demandato al giudice civile, compresa la verifica della falsità o della riferibilità della relata di notifica del provvedimento amministrativo.
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