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Sentenza

Sentenza n. 994/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza alla Sentenza n. 564/2024 del 3 luglio 2024 emessa dal Tribunale di Livorno;

Giustizia amministrativa202500830

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno che aveva ordinato l'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per tre anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito a una sentenza del Tribunale di Livorno, ritualmente notificata ai fini dell'esecuzione forzata. La sentenza aveva ordinato l'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per l'importo complessivo di 1.500 euro. La ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il termine dilatorio di 120 giorni concesso all'amministrazione per l'adempimento spontaneo era inutilmente decorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza da eseguire era stata ritualmente notificata e il termine di 120 giorni per l'adempimento spontaneo era scaduto senza che il Ministero vi desse esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Ha nominato fin d'ora, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di avviare le procedure contabili necessarie. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.

  • art. 1, comma 12, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di una sentenza ritualmente notificata, dopo la scadenza del termine dilatorio concesso all'amministrazione per l'adempimento spontaneo, legittima il giudice a ordinare l'esecuzione completa ed esatta del decisum entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, condizionando l'esercizio dei relativi poteri alla persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione interessata, con facoltà di delega, e incaricato di porre in essere le procedure contabili necessarie all'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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