Ordinanza n. 6/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto del Prefetto della Provincia di L'Aquila prot. uscita del 3 ottobre 2025 n. 0061438 Classifica 31.20, a firma del Viceprefetto Dott.ssa Maria Cristina Di Stefano, con il quale è stata respinta la richiesta formulata dal Comune di Pescina volta ad ottenere la autorizzazione a mutare la denominazione dell'area antistante la Chiesa di San Giuseppe da “Piazza della Libertà” a “Piazza Santina Campana” ; - della nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province dell'Aquila e Teramo n. 14887-P del 10 settembre 2025 con la quale ha espresso parere contrario al richiesto mutamento di denominazione dell'area antistante la Chiesa di San Giuseppe da “Piazza della Libertà” a “Piazza Santina Campana”; - di tutti gli atti presupposti, prodromici, connessi e/o comunque consequenziali, ivi compresa, per quanto occorrer possa, della nota della Deputazione di Storia Patria per l'Abruzzo prot. n. 111/25, di contenuto sconosciuto, inviata alla Sovrintendenza e richiamata nella nota di quest'ultima del 10 settembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di diniego dell'autorizzazione al mutamento della denominazione di un'area pubblica, unitamente al parere contrario della Soprintendenza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
La controversia
Il Comune ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del Prefetto della Provincia di L'Aquila che ha respinto la richiesta di mutare la denominazione dell'area antistante la Chiesa di San Giuseppe da "Piazza della Libertà" a "Piazza Santina Campana". Sono stati impugnati anche il parere contrario espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province dell'Aquila e Teramo e gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali, inclusa una nota della Deputazione di Storia Patria per l'Abruzzo richiamata nel parere soprintendentizio. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di ricorso, limitandosi a riferire che, in sede cautelare, non emergono elementi idonei a fondare una ragionevole previsione di accoglimento, anche in considerazione dell'ampia discrezionalità amministrativa esercitata nella fattispecie, e che non sussiste il periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, a un sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso non presentasse i requisiti necessari per la concessione della misura. In particolare, non sono emersi profili tali da consentire una ragionevole previsione di esito favorevole del ricorso, anche in ragione dell'ampia discrezionalità riconosciuta all'amministrazione nella decisione sul mutamento della denominazione dell'area. Il Collegio ha inoltre escluso la sussistenza del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della parte soccombente e liquidate in euro 1.000,00.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce il fondamento processuale della domanda e della decisione cautelare; la misura è stata negata per l'assenza sia di un fumus boni iuris sufficientemente prognostico sia del periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, la concessione della sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo richiede una ragionevole previsione di esito favorevole del ricorso e la sussistenza di un pericolo attuale di pregiudizio grave e irreparabile.
- Quando la materia oggetto del provvedimento implica un'ampia discrezionalità amministrativa, la sola prospettazione delle censure non è sufficiente a fondare il fumus boni iuris: occorrono profili di illegittimità immediatamente apprezzabili in sede sommaria.
- L'assenza del periculum in mora è autonomamente sufficiente a giustificare il rigetto della domanda cautelare, anche qualora il giudizio di merito non sia ancora definito.
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