Sentenza n. 2010/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltagirone, Sezione lavoro, che riconosceva la progressione economica e le differenze retributive spettanti
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 341/2025 del Tribunale di Caltagirone, Sezione lavoro, passata in giudicato e notificata via PEC al Ministero. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della ricorrente alla medesima progressione professionale ed economica prevista per il personale dipendente di ruolo, con condanna del Ministero ad attribuire il livello stipendiale corrispondente all’anzianità maturata, secondo i CCNL del comparto scuola e sulla base del servizio effettivamente prestato, nonché a pagare € 6.328,42 per differenze retributive relative agli anni scolastici dal 2011/2012 al 2014/2015, oltre accessori, e € 2.109,00 per spese di lite. Nelle more del giudizio di ottemperanza, il Ministero ha eseguito la sentenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la sentenza oggetto di ottemperanza è stata eseguita nelle more del giudizio. Ha comunque condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 700,00 oltre accessori, applicando il principio della soccombenza virtuale. La condanna alle spese è stata giustificata dal carattere seriale del contenzioso e dalla liquidazione delle spese contenuta nella sentenza da ottemperare. Le spese sono state distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del ricorso per l’ottemperanza della sentenza passata in giudicato.
art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412
Richiamato dalla sentenza da ottemperare per individuare la misura degli accessori sulle differenze retributive.
art. 22 l. 23 dicembre 1994, n. 724
Richiamato, insieme all’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, per la disciplina degli accessori sulle somme riconosciute.
Massime di principio
- L’esecuzione spontanea, nelle more del giudizio di ottemperanza, della sentenza passata in giudicato determina la cessazione della materia del contendere, non essendo più necessaria una pronuncia conformativa o sostitutiva del giudice dell’ottemperanza.
- Anche quando il giudizio di ottemperanza si conclude per cessazione della materia del contendere a seguito dell’esecuzione sopravvenuta, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso in assenza dell’adempimento.
- Nel contenzioso seriale, il carattere ripetitivo della controversia e la liquidazione delle spese contenuta nella sentenza da eseguire possono essere considerati ai fini della quantificazione delle spese del giudizio di ottemperanza.
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