Cassazione Penale, Sentenza n. 21887/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Pontoriero ha chiesto la revocazione della confisca preventiva disposta nei suoi confronti e nei confronti delle società CSM s.r.l. e Agriturismo Cascina Scola s.r.l., sostenendo che il giudizio di revisione lo ha prosciolto dalle imputazioni (collegate a riciclaggio) che avevano costituito la base della "pericolosità qualificata" e, conseguentemente, della confisca. Ha dedotto che l'assoluzione sopravvenuta costituisce un fatto definitivo idoneo a escludere i presupposti della misura ex art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011; ha inoltre censurato la retroattività e la base legale della confisca estesa alle società (art. 24, comma 1-bis) e la corretta temporalizzazione della pericolosità rispetto agli acquisti societari.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto i primi e quinti motivi con cui si denunciava la tardività della dichiarazione di inammissibilità formulata dalla Corte d'appello di Milano, ritenendo erroneo il motivo posto a base della declaratoria di inammissibilità: la Corte territoriale aveva trattato la revocazione come fondata sulla sopravvenienza di una "prova nuova" (lett. a) mentre il ricorrente aveva fondato l'istanza sulla esistenza di un giudicato penale definitivo che investiva la medesima persona (lett. b). La Cassazione ha quindi annullato il decreto impugnato e rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Milano. La Cassazione ha invece escluso la possibilità di riesaminare in questa sede i profili di merito che la Corte territoriale aveva svolto (ossia le considerazioni sulla infondatezza della revocazione), perché quelle osservazioni erano connesse a una decisione che era stata invece immotivatamente definita come inammissibile; pertanto tali censure non sono ammissibili nel presente giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 (revocazione della confisca)
Distinzione operativa tra lett. a) (sopravvenuta prova nuova) e lett. b) (giudicato penale definitivo che accerta l'insussistenza del fatto). La revocazione fondata sulla lett. b) richiede un giudicato penale definitivo che riguardi la stessa persona e che contrasti con il giudicato di prevenzione; solo tale giudicato vincola il giudice della revocazione e fa decorrere i termini di decadenza.
art. 24, comma 1-bis, d.lgs. n. 159 del 2011
Norma invocata nei provvedimenti di prevenzione per estendere la confisca anche oltre il periodo temporale strettamente coincidente con i reati accertati. Nella decisione impugnata la Corte territoriale aveva fatto ricorso a tale disposizione per giustificare la confisca integrale delle partecipazioni societarie anche per acquisizioni anteriori al periodo di pericolosità indicato; la Cassazione non ha deciso il merito su questa interpretazione, rimettendo la valutazione al nuovo giudizio.
art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011 (pericolosità qualificata e generica)
Testo usato come parametro per qualificare la personalità pericolosa: la pericolosità qualificata si fonda su specifiche fattispecie (es. reati lucrogenetici o collegamenti con organizzazioni mafiose), mentre la generica su una serie di condotte illecite sistematiche. La Corte ha sottolineato che la sopravvenuta assoluzione può avere rilievo particolare se investe la categoria stessa (qualificata) su cui poggia la confisca.
art. 12-quinquies decreto-legge n. 306 del 1992 (intestazione fittizia)
Norma richiamata come paradigma per definire condotte lucrogenetiche di intestazione fittizia; nella vicenda è dibattuto se le intestazioni fiduciarie del Pontoriero potessero, di per sé, fondare la pericolosità sociale e la confisca, ma la Cassazione non ha risolto il merito.
artt. 648-bis e 648-ter c.p. (riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)
Fatti originari per i quali era stata pronunciata una sentenza di applicazione di pena poi oggetto di revisione. La condanna per tali reati era stata utilizzata nel provvedimento di prevenzione per qualificare la pericolosità; la revisione e il proscioglimento costituiscono la base della istanza di revocazione ex art. 28, comma 1, lett. b).
art. 7 CEDU (divieto di retroattività della legge penale più sfavorevole)
Richiamata nei motivi del ricorrente per contestare la "retroattività" dell'ampiezza della disciplina delle misure di prevenzione nel tempo; la Corte di legittimità non ha deciso il merito della questione nel provvedimento censurato.
sentenza Corte costituzionale n. 24 del 2019 e pronunce di giurisprudenza europea (es. De Tommaso)
Richiami giurisprudenziali utilizzati dal ricorrente per sostenere che l'agente deve poter prevedere le conseguenze patrimoniali delle proprie condotte (principio di legalità e certezza del diritto). Anche su questo punto la Cassazione ha rinviato la valutazione al merito.
Sezioni Unite, sent. n. 3513 del 2022 (richiamata nelle difese)
Riferimento dottrinale/giurisprudenziale usato dalle parti in tema di casi di revocazione (art. 28, comma 2) e sui termini applicabili; la Corte di legittimità non ha risolto compiutamente la questione nell'annullamento per ragioni procedurali, rimettendo alla Corte territoriale il riesame.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra art. 28, lett. a) (prova nuova sopravvenuta) e lett. b) (giudicato penale definitivo sullo stesso soggetto): la revocazione fondata sulla lett. b) richiede un giudicato definitivo che riguardi il medesimo proposto; l'assoluzione di coimputati non sostituisce automaticamente quella del proposto.
- Il termine per proporre la revocazione (decadenza semestrale) va valutato con riferimento al fatto definitivo che legittima la revocazione: quando si invoca un giudicato favorevole al medesimo soggetto (lett. b), il termine decorre dalla conoscenza del giudicato che investe direttamente il ricorrente.
- La mera esistenza di pronunce assolutorie nei confronti di coimputati non costituisce automaticamente un "contrasto di giudicati" idoneo a fondare la revocazione ai sensi della lett. b); è necessario che emerga un contrasto concreto e applicabile al medesimo soggetto.
- Se una Corte territoriale dichiara un'istanza inammissibile per tardività per motivi non pertinenti alla causa effettivamente prospettata (lett. a) vs lett. b)), tale declaratoria può essere annullata in sede di legittimità e il giudizio rimesso per nuovo esame.
- Sulle questioni di merito (es.: uso dell'art. 24, comma 1-bis per confiscare partecipazioni sociali antecedenti al periodo di pericolosità, o l'eventuale "contaminazione" del ciclo aziendale) è necessario un esame approfondito: per la confisca totale di un'impresa occorre dimostrare una ingerenza sistemica e irreversibile degli apporti illeciti nell'economia aziendale, non semplici illeciti sporadici.
- Gli aspetti di compatibilità con il principio di legalità e con l'art. 7 CEDU (es. possibile retroattività di integrazioni normative che ampliano la platea delle misure di prevenzione) rappresentano profili autonomi da valutare nel merito e possono legittimare istanze di revocazione se emerge un difetto di "base legale" al momento della condotta.
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