Cassazione Civile, Sentenza n. 13079/2020 del 30/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società acquirente comprava dai venditori, con atto stipulato il 5 luglio 2010 e registrato il 9 luglio 2010, un terreno edificabile a Roma per il prezzo complessivo indicato in sentenza come Euro 6.100.000,00 (in un successivo passaggio il testo riporta Euro 6.100,00). Nell'atto venivano invocate le imposte fisse previste dall'art. 5, comma 1, della L. n. 168 del 1982 per i trasferimenti effettuati nell'ambito di piani di recupero. L'Agenzia delle Entrate disconosceva l'agevolazione, ritenendo che il terreno non ricadesse nel perimetro delle zone di recupero individuate ai sensi della L. n. 457 del 1978; emetteva un avviso di liquidazione articolato nei progressivi 1 e 2, notificato ai contribuenti. La società e i venditori impugnavano gli avvisi, sostenendo che l'immobile era compreso nel piano particolareggiato di zona O «Tor del Fiscale» e che la società acquirente era subentrata negli obblighi urbanistici, inclusi quelli di stipulare una convenzione e di realizzare opere di urbanizzazione, con cessione gratuita al Comune di 5.860 mq. La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva i ricorsi, ma la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 6500/2015 depositata il 9 dicembre 2015, accoglieva l'appello dell'Agenzia e negava i presupposti dell'agevolazione. In cassazione i contribuenti articolavano quattro motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione secondo cui la sentenza di primo grado era passata in giudicato nei confronti dei venditori, perché l'appello sarebbe stato notificato soltanto alla società; 2) omessa pronuncia sull'inammissibilità dell'appello per incertezza dei destinatari, carenza di esposizione dei fatti e indeterminatezza dell'oggetto, nonché sul dedotto giudicato formatosi per la società rispetto al progressivo 2; 3) violazione della disciplina dei piani di recupero e dell'agevolazione, motivazione apparente e omesso esame di documenti, sostenendo che il piano «Tor del Fiscale» e la convenzione urbanistica consentissero il beneficio; 4) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di applicazione della tassazione prevista per gli immobili compresi in piani particolareggiati e sulla decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti e quattro i motivi. Quanto ai primi due, ha ritenuto infondate le censure di omessa pronuncia: l'operazione era un'unica vendita di quote indivise dello stesso terreno al medesimo acquirente, risultante anche dal prezzo globale; l'appello era stato notificato a tutti i destinatari dell'avviso presso il comune difensore domiciliatario e la notificazione a più parti presso un unico procuratore mediante consegna di una sola copia è valida. La Corte ha inoltre potuto decidere nel merito le questioni processuali senza rinvio, poiché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto. Il terzo motivo è stato respinto perché l'agevolazione richiede sia l'inclusione dell'immobile in un piano di recupero conforme alla L. n. 457 del 1978, sia la qualità dell'acquirente quale soggetto attuatore; i piani particolareggiati non sono automaticamente equiparabili ai piani di recupero. L'equiparazione deve risultare da una scelta del Comune conforme ai presupposti normativi, che nel caso non vi era stata; inoltre, il piano «Tor del Fiscale» era stato adottato nel 1995, ampliato nel 1999 e approvato nel 2001, quindi dopo l'entrata in vigore della L. n. 457 del 1978, mentre l'area non risultava inclusa nelle zone di recupero previste dall'art. 27. La convenzione e gli obblighi urbanistici allegati dai ricorrenti non supplivano a tali requisiti. Il quarto motivo è stato respinto perché la decadenza dell'Ufficio e la richiesta subordinata di tassazione agevolata erano state introdotte con memoria in primo grado, anziché con il ricorso introduttivo: nel processo tributario costituiscono nuove ragioni d'impugnazione o nuove richieste e sono quindi inammissibili. La Corte ha compensato integralmente le spese, in considerazione dell'andamento del processo e del consolidamento della giurisprudenza sulle questioni trattate, e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Va premesso c:he, pur dovendosi ritenere il predicato vizio motivazionale, quindi una omessa pronuncia nella motivazione della sentenza impugnata, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, e di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., ispirata a tali principi, si può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito, atteso che la questione di diritto posta con i motivi risulta infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), essendo una questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
La Corte ha ritenuto infondate le denunce di omessa pronuncia e ha chiarito che, quando la questione di diritto è infondata e non richiede accertamenti di fatto, può definire la causa nel merito senza cassazione con rinvio, pur in presenza del vizio motivazionale prospettato.
art. 384 c.p.c.
Va premesso c:he, pur dovendosi ritenere il predicato vizio motivazionale, quindi una omessa pronuncia nella motivazione della sentenza impugnata, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, e di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., ispirata a tali principi, si può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito, atteso che la questione di diritto posta con i motivi risulta infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), essendo una questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
La disposizione consente alla Cassazione di decidere nel merito, senza rinvio, quando la questione è di diritto, risulta infondata e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Il terzo motivo di ricorso è infondato per le ragioni di seguito enunciate.
Le censure di violazione di legge, omessa pronuncia e vizio motivazionale dedotte con il terzo motivo non conducono alla cassazione della sentenza, poiché la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione dell'agevolazione in assenza dei requisiti previsti dalla legge.
L. 5 agosto 1978, n. 457, artt. 27 e 28
Tali piani hanno, come destinazione, in base a quanto previsto dalla legge citata, art. 27: “Le zone, ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso”.
I piani di recupero riguardano zone caratterizzate da degrado e sono diretti al recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente; la disciplina prevede l'individuazione delle zone di recupero e la successiva formazione del piano con identificazione degli immobili e delle aree interessate.
L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 30
La Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza impugnata, ha escluso l’applicazione della fattispecie agevolativa atteso che “dagli atti risulta che l’immobile oggetto di trasferimento non era incluso in un piano di recupero e quindi non poteva essere stipulata tra le parti la convenzione espressamente prevista dalla L. n. 457 del 1978, art. 30”.
La convenzione prevista dall'art. 30 presuppone l'inclusione dell'immobile nel piano di recupero; la sua stipulazione non può fondare l'agevolazione se manca tale presupposto.
L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 34
Questa Corte, con sentenza n. 2397 del 2017, ha affermato che l’equiparazione ai piani di recupero dei piani particolareggiati non può intendersi generalizzata, ma deve essere intesa nel senso previsto dalla normativa indicata, la quale (L. 457 del 1978, art. 34) prevede che soltanto ai piani particolareggiati già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge e finalizzati al risanamento del piano edilizio “esistente”, i Comuni possono attribuire il valore di piani di recupero.
L'equiparazione dei piani particolareggiati ai piani di recupero è limitata ai piani già approvati all'entrata in vigore della legge e finalizzati al risanamento dell'edilizia esistente; non opera in via automatica o generalizzata.
L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 5, comma 1
In tema di agevolazioni fiscali, l’applicazione dell’imposta di registro e di quelle ipotecarie e catastali in misura fissa, prevista dalla L. n. 168 del 1982, art. 5 per gli atti trasferimento di immobili compresi nei piani di recupero (di iniziativa pubblica o privata, purchè convenzionati) di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 27 e ss., postula che, al momento della registrazione, sia dichiarata l’esistenza di due requisiti: uno oggettivo costituito dall’inserimento degli immobili nei piani di recupero; l’altro soggettivo, derivante dall’essere l’acquirente uno dei soggetti che attuano il recupero.
L'imposta fissa richiede congiuntamente, al momento della registrazione, l'inserimento dell'immobile in un piano di recupero riconducibile alla L. n. 457 del 1978 e la qualità dell'acquirente quale soggetto attuatore del recupero.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24, comma 2
Nel giudizio tributario, infatti, è inammissibile la deduzione nelle memorie D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 32 di un nuovo motivo di illegittimità della pretesa impositiva – nella specie relativo alla dedotta eccezione di decadenza dal potere impositivo- o di una nuova richiesta di esenzione dall’imposta non dedotta con ricorso – nella specie ai sensi della L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 25 e 28 – in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l’atto impositivo dedotti con il ricorso introduttivo, i quali costituiscono “la causa petendi” entro i confini si chiede l’annullamento dell’atto, e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2,
I motivi d'impugnazione dell'atto tributario delimitano la causa petendi e devono essere formulati nel ricorso introduttivo; non è consentito introdurre con memoria un nuovo motivo o una nuova domanda di esenzione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32
Nel giudizio tributario, infatti, è inammissibile la deduzione nelle memorie D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 32 di un nuovo motivo di illegittimità della pretesa impositiva – nella specie relativo alla dedotta eccezione di decadenza dal potere impositivo- o di una nuova richiesta di esenzione dall’imposta non dedotta con ricorso – nella specie ai sensi della L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 25 e 28 – in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l’atto impositivo dedotti con il ricorso introduttivo, i quali costituiscono “la causa petendi” entro i confini si chiede l’annullamento dell’atto, e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2,
Le memorie disciplinate dall'art. 32 non possono essere utilizzate per introdurre nuovi motivi di illegittimità della pretesa tributaria o nuove richieste di esenzione non formulate nel ricorso introduttivo.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Il contributo aggiuntivo è commisurato a quello dovuto per il ricorso principale secondo la regola richiamata dal comma 1-bis.
Massime di principio
- L'agevolazione prevista per i trasferimenti immobiliari nell'ambito dei piani di recupero richiede congiuntamente che l'immobile sia incluso in un piano di recupero riconducibile alla L. n. 457 del 1978 e che l'acquirente sia uno dei soggetti che attuano il recupero; il requisito soggettivo o gli obblighi assunti dall'acquirente non suppliscono alla mancanza del requisito oggettivo.
- Un piano particolareggiato non è automaticamente equiparabile a un piano di recupero. L'equiparazione presuppone la riconducibilità ai requisiti normativi e una specifica attribuzione di valore da parte del Comune; in particolare, la disciplina richiamata consente tale attribuzione per piani già approvati all'entrata in vigore della L. n. 457 del 1978 e finalizzati al risanamento dell'edilizia esistente.
- Le norme agevolative fiscali sono di stretta interpretazione e il beneficio può essere riconosciuto soltanto quando ricorrono tutti gli elementi costitutivi previsti dalla fattispecie normativa.
- Nel processo tributario, i motivi dedotti nel ricorso introduttivo delimitano la causa petendi dell'impugnazione. Non è ammissibile introdurre con una memoria un nuovo motivo di illegittimità dell'atto impositivo, quale la decadenza dell'Amministrazione, o una nuova richiesta di esenzione non formulata con il ricorso.
- Quando la notificazione dell'impugnazione è diretta a più parti rappresentate e domiciliate presso un unico procuratore, è valida la consegna di una sola copia dell'atto presso il domicilio comune.
- Se le questioni dedotte in cassazione sono infondate e non richiedono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può definire la causa nel merito senza rinvio, evitando un inutile ritorno al giudice di merito.
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