Cassazione Civile, Ordinanza n. 34755/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un atto di irrogazione di sanzioni IVA per l'anno 2004, confermato nei precedenti gradi di merito. La commissione tributaria regionale aveva ritenuto corretto l'addebito perché le somme versate dalla società contribuente a un'altra società del gruppo non costituivano finanziamenti infruttiferi esenti da IVA, ma acconti di corrispettivo in un rapporto di appalto/subappalto, con conseguente operazione imponibile e obbligo di autofatturazione rimasto ineseguito. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 21, comma 4, d.P.R. 633/1972 e 6, comma 8, d.lgs. 471/1997, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato le dazioni come acconti invece che come finanziamenti infruttiferi infragruppo; con il secondo ha lamentato omesso esame di un fatto decisivo e nullità dell'atto sanzionatorio per asserito difetto di prova in capo all'amministrazione finanziaria. La Corte ha ritenuto inammissibili entrambe le censure perché dirette, in sostanza, a contestare l'accertamento di fatto del giudice di merito e a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo per violazione di legge è ammissibile solo se investe l'erronea ricognizione della fattispecie astratta da parte del giudice di merito, non la ricostruzione del fatto concreto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del fatto già accertato dal giudice di merito.
art. 21, comma 4, d.P.R. 633/1972
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'obbligo di autofatturazione; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la censura è ritenuta inammissibile.
art. 6, comma 8, d.lgs. 471/1997
Richiamato dalla ricorrente in relazione al regime sanzionatorio per omessa autofatturazione; la doglianza è dichiarata inammissibile in quanto dipendente da una diversa ricostruzione del fatto.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel secondo motivo come parametro sull'onere della prova, ma la censura è ritenuta inammissibile perché intrecciata con il vizio motivazionale e con la rivalutazione del materiale istruttorio.
art. 115 c.p.c.
La Corte ribadisce che la violazione di questa norma non può essere dedotta per contestare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
La Corte ribadisce che la violazione di questa norma è configurabile solo se il giudice abbia attribuito alle prove un valore diverso da quello legale o abbia posto a base della decisione prove non dedotte o acquisite fuori dai limiti di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È il parametro di riferimento per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di soccombenza processuale nei casi previsti dalla legge.
Massime di principio
- In cassazione, la denuncia di violazione di legge è ammissibile solo quando si contesti l'erronea interpretazione o sussunzione della fattispecie astratta, non quando si voglia sovvertire l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
- La censura di omesso esame o di vizio motivazionale non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie o per sostituire una diversa ricostruzione dei fatti a quella adottata dal giudice di merito.
- Quando il motivo di ricorso cumula profili eterogenei in modo inscindibile, senza consentire la separata trattazione delle singole doglianze, esso è inammissibile.
- Le doglianze relative agli artt. 115 e 116 c.p.c. non consentono di sindacare la mera valutazione del materiale istruttorio, essendo configurabili solo in caso di utilizzo di prove non dedotte, prove disposte fuori dai limiti legali o attribuzione alle prove di un valore legale non previsto.
- In materia di sanzioni per omessa autofatturazione, la qualificazione dell'operazione come imponibile o come finanziamento infruttifero è questione di fatto rimessa al giudice di merito; in cassazione può essere censurata solo nei limiti del controllo sulla corretta sussunzione giuridica, una volta fissati i fatti accertati.
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