Sentenza n. 344/2026 - Palermo, Sezione 5
per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, a fronte dell'istanza avanzata in data 4.08.2023 in relazione al progetto di un impianto eolico denominato "BELMONTE", costituito da n. 4 aerogeneratori con potenza unitaria di 7,2 MW, per una potenza complessiva di 28,8 MW, da realizzarsi nei comuni di Calamonaci (AG) e Ribera (AG); per la condanna dell'Amministrazione resistente a provvedere ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di VIA relativa a un impianto eolico
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sull’istanza del 4 agosto 2023, relativa alla VIA di un impianto eolico da realizzare nei comuni di Calamonaci e Ribera. Dopo la pubblicazione della documentazione progettuale e una seconda consultazione pubblica conseguente a una variante progettuale, il procedimento non è stato definito con un provvedimento espresso. La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della l. 241/1990 e degli artt. 23, 24 e 25, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006, sostenendo il superamento dei termini legislativi di conclusione del procedimento. Risultava inoltre acquisito un parere favorevole della Commissione Tecnica Specialistica regionale sulla compatibilità ambientale, mentre mancava il provvedimento conclusivo statale.
La decisione
Il TAR ha accolto l’azione avverso il silenzio. Ha rilevato che, per i progetti rientranti nell’art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006, il procedimento di VIA deve concludersi entro 160 giorni dalla pubblicazione della documentazione: 130 giorni per l’istruttoria e la predisposizione dello schema da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e 30 giorni per l’adozione del provvedimento finale da parte del direttore generale del MASE, previa acquisizione del concerto dell’amministrazione competente per la tutela culturale e paesaggistica. Poiché la documentazione completa era stata pubblicata il 31 luglio 2024, il termine massimo scadeva l’8 gennaio 2025; alla data della decisione il MASE non aveva adottato alcun provvedimento espresso. Il giudice ha affermato che l’obbligo del MASE di concludere il procedimento è autonomo e non eludibile e permane anche in caso di inerzia della Commissione tecnica o dell’amministrazione chiamata a esprimere il concerto. Ha inoltre precisato che, in Sicilia, le competenze paesaggistiche e culturali rilevanti per la VIA statale relativa a opere PNRR spettano all’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, tramite le Soprintendenze regionali. Il TAR ha dichiarato illegittimo il silenzio e ordinato al MASE di adottare una determinazione espressa e conclusiva, di accoglimento o di diniego, entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, con facoltà di delega, da attivare su istanza della ricorrente nei successivi 90 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, contributo unificato ed eventuali spese del commissario.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione avverso il silenzio, diretta all’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito applicabile all’azione contro il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione l’obbligo generale di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
art. 23 d.lgs. 152/2006
Riguarda la presentazione dell’istanza e la documentazione relativa al procedimento di VIA.
art. 24 d.lgs. 152/2006
Disciplina la fase di consultazione del pubblico nell’ambito del procedimento di VIA.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni
Per i progetti PNRR, finanziati sul Fondo complementare o inseriti nel PNIEC, stabilisce un termine complessivo di 160 giorni per la conclusione della VIA. L’inerzia della Commissione tecnica o dell’amministrazione chiamata al concerto non esonera il MASE dall’obbligo di adottare il provvedimento finale.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Individua l’ambito dei progetti cui si applica il termine speciale di conclusione della VIA richiamato dall’art. 25, comma 2-bis.
art. 14, lett. n), Statuto speciale della Regione siciliana
Rileva, insieme alle norme di attuazione, per attribuire alla Regione siciliana le competenze in materia di tutela del paesaggio.
art. 1 d.P.R. 637/1975
Attribuisce alla Regione siciliana, per il tramite delle proprie Soprintendenze, le competenze paesaggistiche esercitate altrove dagli organi statali.
l.r. Sicilia n. 80/1977
Rileva per l’organizzazione delle Soprintendenze regionali per i beni culturali e ambientali.
Massime di principio
- Nei procedimenti di VIA relativi ai progetti rientranti nell’art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006, il termine complessivo di conclusione è pari a 160 giorni dalla pubblicazione della documentazione completa: 130 giorni per l’istruttoria e la predisposizione dello schema di provvedimento e 30 giorni per l’adozione del provvedimento finale.
- Il superamento del termine previsto dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006 integra un’inerzia illegittima, quando l’amministrazione competente non abbia adottato un provvedimento espresso conclusivo.
- L’obbligo del MASE di concludere il procedimento di VIA è autonomo e non eludibile: permane anche quando la Commissione tecnica non abbia predisposto lo schema di provvedimento o l’amministrazione competente a esprimere il concerto sia rimasta inerte.
- In Sicilia, nell’ambito delle procedure di VIA statale relative a opere PNRR, le funzioni in materia di tutela paesaggistica e culturale spettanti ordinariamente al Ministero della Cultura sono esercitate dall’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, tramite le Soprintendenze regionali.
- Il giudice che accerta il silenzio-inadempimento può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia.
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