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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6547/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che, riformando la sentenza di primo grado ai soli effetti civili, aveva ritenuto autentica la scrittura privata oggetto di contestazione e l'aveva ritenuta prova dell'addebito. Colatriano sosteneva di non aver mai sottoscritto la scrittura (denunciandola come "apocrifa e priva di autenticita'"), deducendo l'assenza del dolo richiesto per il reato di calunnia: la Corte di appello si sarebbe basata esclusivamente sulla consulenza calligrafica e non avrebbe valutato testimonianze e documenti che dimostravano la sua scarsa consapevolezza, né indagato sulla modalità di formazione del documento; inoltre il ricorso eccepiva violazione di norme penali (art. 368 c.p.) e norme processuali richiamate nei motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente ricondotto la questione al motivo effettivamente dedotto nella denuncia (la mancata provenienza dell'atto) e che la consulenza grafologica, non contestata dalla difesa, avesse accertato l'autografia della firma. Ne consegue che il primo giudice non poteva supplire con una valutazione diversa (leggerezza o mancanza di consapevolezza) rispetto alla chiara esposizione della denunciante. I motivi nuovi seguono la sorte dei motivi principali. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili.

Norme richiamate

  • art. 368 c.p. (calunnia)

    Riferimento alla imputazione originaria (denuncia di fatti falsi). La Corte valuta se sussista il dolo di accusare falsamente; l'accertamento dell'autografia della firma e il tenore della denuncia hanno portato a ritenere escluso lo spazio per escludere il dolo.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato nei motivi come parametro procedurale rispetto alla motivazione probatoria; la Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse coerente rispetto all'oggetto della denuncia.

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato nei motivi in relazione a questioni di impugnazione; la Corte non ha ritenuto che vi fosse vizio di motivazione idoneo a formare motivo di cassazione.

  • art. 42 c.p. (dolo)

    La questione centrale era l'accertamento del dolo. La Corte ha ritenuto che, alla luce dell'accertata autenticita' della firma e del tenore della denuncia stessa, non fosse possibile escludere il dolo reclamato dalla accusa.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamiato per i limiti della rappresentazione dei motivi in cassazione; la Corte ha dichiarato il ricorso nei limiti consentiti e ha valutato i motivi entro tali limiti.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 conv. L.18/12/2020

    Norma che ha consentito la trattazione scritta del procedimento; la trattazione è avvenuta per iscritto in mancanza di richiesta di discussione orale.

  • art. 585, comma 4 c.p.p.

    Applicata per stabilire che i motivi nuovi seguono la sorte dei motivi principali, e pertanto anch'essi sono stati dichiarati inammissibili insieme ai motivi principali.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna della parte ricorrente alle spese del procedimento in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Se la perizia grafologica accerta l'autografia della firma e tale dato non è efficacemente contrastato dalla difesa, la negazione di aver sottoscritto il documento può essere valutata come infondata e incidere negativamente sulla sussistenza del dolo dell'accusante.
  • Il contenuto formale e il tenore della denuncia sono fondamentali: se la denuncia afferma in modo netto di non aver mai sottoscritto l'atto, le argomentazioni successive che postulano una firma "informata dalla leggerezza" trovano scarso spazio logico e probatorio.
  • In sede di impugnazione in Cassazione i motivi devono rispettare i limiti formali e sostanziali di ammissibilità (anche in base alle disposizioni sul procedimento scritto); i motivi nuovi seguono la sorte dei motivi principali.
  • Per contestare efficacemente una perizia (es. calligrafica) occorrono elementi di prova specifici e contraddittori (controperizia, elementi documentali o testimoniali che mettano in dubbio il metodo o i campioni), altrimenti il giudice può ritenere conclusivo il risultato peritale.
  • Quando si sostiene l'assenza del dolo, è necessario dimostrare circostanze concrete che rendano ragionevole la convinzione di innocenza (es. coercizione, frode comprovata, documentazione che provi che la firma è stata apposta senza conoscenza): mere affermazioni generiche di non ricordare non sono in genere sufficienti.

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