Sentenza n. 7662/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Rapporto informativo relativo all’anno 2023, con attribuzione del punteggio di 27/30 e giudizio «ottimo», e atto di reiezione del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il dipendente aveva impugnato il rapporto informativo del 2023 e la reiezione del ricorso gerarchico, contestando il punteggio di 27/30, inferiore ai 30/30 dell’anno precedente. In primo grado aveva dedotto difetto di motivazione, arbitrarietà e violazione di norme imperative, sostenendo che il giudizio fosse generico e fondato illegittimamente sulle assenze giustificate per malattia e congedo parentale. In appello ha censurato la sentenza del TAR Basilicata n. 208/2025 per error in procedendo e in iudicando, violazione ed erronea applicazione delle norme e circolari richiamate, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e dei presupposti, carenza assoluta e genericità della motivazione, erroneità, illogicità e perplessità. Nel 2023 il dipendente era stato assente per 258 giorni, per malattia e congedo parentale relativo al figlio minore; aveva lavorato solo per periodi discontinui. Il rapporto aveva motivato la riduzione anche affermando che l’esiguità della presenza aveva inciso negativamente sul clima operativo, oltre a rilevare generiche carenze nelle capacità realizzative, nelle attitudini a svolgere mansioni superiori e nell’integrazione nel gruppo di lavoro.
La decisione
L’appello è accolto e la sentenza del TAR Basilicata è riformata; sono annullati il rapporto informativo e l’atto di reiezione del ricorso gerarchico. Il Consiglio di Stato ha ritenuto, contrariamente al TAR, che la valutazione fosse stata motivata anche in relazione alle assenze, come dimostrava il riferimento all’incidenza negativa della presenza esigua sul clima operativo. Le assenze giustificate per malattia e congedo parentale, in quanto funzionali alla tutela di diritti del lavoratore e del nucleo familiare, non possono determinare di per sé una valutazione negativa. Inoltre, le valutazioni sulle capacità realizzative, sulle attitudini a mansioni superiori e sull’integrazione nel gruppo di lavoro erano formulate in termini eccessivamente generici: a fronte delle assenze e della conseguente presenza discontinua, l’Amministrazione avrebbe dovuto indicare specifiche carenze riscontrate nel periodo effettivamente lavorato, anche tramite episodi e circostanze concrete, e chiarire che non fossero riconducibili alle assenze legittime. Il giudizio di primo grado è dunque riformato. Il Ministero è condannato a pagare le spese del doppio grado, liquidate in 6.000 euro per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Massime di principio
- Le assenze dal servizio giustificate e consentite dall’ordinamento per la tutela di diritti rilevanti del lavoratore e del suo nucleo familiare, quali la salute e la cura dei figli minori, non possono essere assunte, in quanto tali, come ragione di una valutazione professionale negativa.
- Quando una valutazione del rendimento riguarda un dipendente con assenze legittime prolungate e presenza discontinua, l’amministrazione non può fondare un giudizio sfavorevole su formule generiche o sulle sole conseguenze organizzative dell’assenza: deve indicare carenze specifiche riscontrate nel periodo effettivamente lavorato, anche mediante episodi e circostanze concrete, e chiarire che esse non siano riconducibili alle assenze giustificate.
- L’esistenza di un giudizio complessivo ancora positivo non esclude l’interesse a impugnare una valutazione professionale che attribuisca un punteggio inferiore rispetto al periodo precedente.
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