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Circolare

Circolare numero 263 del 19-10-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 335/1995 sui limiti di efficacia delle variazioni di inquadramento previdenziale dei datori di lavoro. Vengono distinti i casi di variazione relativi a singole aziende e quelli riguardanti interi settori o categorie, con regole diverse di decorrenza rispetto al passato. La circolare chiarisce inoltre l’ambito temporale di applicazione della norma, che vale dal 17 agosto 1995 anche per i procedimenti pendenti non definiti con sentenza passata in giudicato, imponendo alle sedi il riesame dei casi interessati e la comunicazione alle aziende.

Variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ex art. 3, comma 8, L. 335/1995

Variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ex art. 3, comma 8, L. 335/1995

La circolare chiarisce gli effetti della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 335/1995 in materia di variazione dell’inquadramento previdenziale dei datori di lavoro. Il documento interviene sul tema della decorrenza dei provvedimenti di variazione, distinguendo tra ipotesi riferite a singole aziende e ipotesi di carattere generale riguardanti interi settori o categorie.

Quadro normativo previgente

In via preliminare, la circolare richiama la natura dichiarativa dei provvedimenti di inquadramento adottati dall’Istituto: essi accertano un rapporto già esistente per legge e non lo costituiscono. Nella disciplina precedente, quando a seguito di riesame, verifica o mutamento di indirizzo classificatorio emergeva la necessità di modificare l’inquadramento, l’Istituto procedeva all’annullamento del provvedimento originario con efficacia retroattiva.

Tale impostazione comportava effetti rilevanti sul piano contributivo e previdenziale:

  • ricalcolo degli adempimenti contributivi già effettuati dalle aziende;
  • pagamento di eventuali differenze contributive da parte del datore di lavoro;
  • rimborso, da parte dell’Istituto, delle somme riscosse in eccedenza;
  • revisione delle prestazioni già concesse.

Nuova disciplina introdotta dall’art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995

La legge 8 agosto 1995, n. 335, ha introdotto nuovi criteri di decorrenza delle variazioni di inquadramento, derogando al principio generale dell’efficacia ex tunc. La circolare evidenzia che la nuova disciplina differenzia gli effetti dei provvedimenti in base:

  • alla natura del provvedimento, se adottato d’ufficio o su richiesta dell’azienda;
  • all’ampiezza dell’intervento, se relativo a una singola situazione aziendale o a interi settori/categorie.

Resta fermo, secondo quanto precisato, che il trasferimento dell’azienda nel settore economico corretto deve essere effettuato con decorrenza ex tunc; tuttavia, gli effetti ai fini previdenziali seguono le decorrenze fissate dalla legge, salvo i casi espressamente previsti.

Variazioni di inquadramento riferite a singole aziende

Per le variazioni di inquadramento disposte a seguito di riesame o verifica di singole posizioni aziendali, qualora risulti che il settore economico assegnato non è conforme ai criteri di classificazione vigenti o sia stato attribuito sulla base di una errata valutazione dell’attività effettivamente svolta, la circolare stabilisce le seguenti decorrenze:

  • se la variazione è disposta d’ufficio, gli effetti decorrono dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento;
  • se la variazione avviene su espressa richiesta dell’azienda, gli effetti decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta.

È inoltre prevista una deroga importante: se l’inquadramento iniziale è stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro, relative all’effettiva attività svolta e rese al momento della domanda di iscrizione, la variazione produce effetti sin dalla data dell’inquadramento iniziale.

Variazioni di inquadramento di carattere generale

La circolare disciplina anche i provvedimenti di carattere generale, ossia quelli che incidono su interi settori o categorie di datori di lavoro e che possono derivare, ad esempio, da pronunce della Corte di Cassazione. In tali casi, la variazione non ha più efficacia retroattiva automatica: gli effetti decorrono dalla data stabilita dall’Istituto, nel rispetto del principio di irretroattività previsto dalla legge.

Decorrenza della norma e applicazione ai procedimenti pendenti

La nuova disciplina si applica a decorrere dal 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge n. 335/1995. La circolare precisa che essa si estende anche ai rapporti per i quali, a tale data, risultino pendenti controversie amministrative o giudiziarie, purché non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

In tali ipotesi, le sedi devono:

  • procedere al riesame delle posizioni interessate;
  • applicare la nuova disciplina al caso concreto;
  • rideterminare gli importi contributivi;
  • informare le aziende interessate, richiamando espressamente la norma di legge.

Casi non disciplinati

Per tutte le situazioni non espressamente regolate dalla circolare, è previsto l’inoltro della questione alla Direzione Generale, per gli opportuni chiarimenti o le ulteriori determinazioni applicative.

Punti principali

Premessa e disciplina previgente

La circolare ricorda che i provvedimenti di inquadramento dei datori di lavoro hanno natura dichiarativa e non costitutiva, poiché accertano un rapporto già sorto per legge. In base alla disciplina precedente, le variazioni di inquadramento avevano normalmente efficacia retroattiva, con conseguente obbligo di ricalcolo dei contributi, eventuale rimborso di somme indebitamente riscosse e revisione delle prestazioni già concesse.

Nuova regola generale introdotta dalla legge n. 335/1995

L’art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995 modifica la disciplina della decorrenza delle variazioni di inquadramento, superando il principio generale dell’efficacia ex tunc. La norma differenzia la decorrenza a seconda che il provvedimento sia adottato d’ufficio o su richiesta dell’azienda e, per i provvedimenti d’ufficio, distingue tra singole situazioni aziendali e interventi riferiti a interi settori o categorie di datori di lavoro.

Variazioni di inquadramento relative a singole aziende

Per le variazioni conseguenti a riesame o verifica di singole posizioni aziendali, gli effetti decorrono dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento se la variazione è disposta d’ufficio, oppure dal periodo di paga in corso alla data della richiesta se la variazione è chiesta dall’azienda. Fa eccezione il caso in cui l’inquadramento iniziale derivi da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro: in tale ipotesi la variazione produce effetti sin dalla data dell’inquadramento originario.

Variazioni di carattere generale per interi settori o categorie

Le variazioni conseguenti a provvedimenti generali, anche derivanti da pronunce della Corte di Cassazione, che modificano i criteri di inquadramento per interi settori o categorie di datori di lavoro, producono effetti dalla data stabilita dall’Istituto, nel rispetto del principio di irretroattività introdotto dalla legge.

Decorrenza e applicazione ai procedimenti pendenti

La nuova disciplina si applica dal 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge n. 335/1995. Essa si estende anche ai rapporti per i quali, a tale data, siano pendenti controversie amministrative o giudiziarie, purché non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Le sedi devono riesaminare tali posizioni e procedere alla rideterminazione dei contributi, dandone comunicazione alle aziende con espresso richiamo alla norma di legge.

Questioni non disciplinate

Eventuali casi non espressamente regolati dalla circolare devono essere sottoposti alla Direzione Generale per ulteriori istruzioni.

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