Cassazione Civile, Ordinanza n. 12364/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una contribuente comproprietaria di un terreno sito in località Masso della Signora, di avvisi di accertamento IMU per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 emessi dal Comune. Il terreno risultava catastalmente classificato come bosco ceduo, ma il piano urbanistico comunale del 2006 lo aveva destinato a verde pubblico attrezzato, prevedendone la cessione gratuita al Comune con riconoscimento di diritti edificatori da esercitare su altre aree del comparto perequativo in località Fangiarelli. I giudici di merito avevano accolto i ricorsi ritenendo che il terreno non fosse edificabile e che i diritti edificatori fossero compensativi, riferiti ad altre aree e non al bene tassato. Il Comune, con ricorso per cassazione, ha dedotto: 1) violazione della disciplina sull’IMU/ICI e della normativa urbanistica regionale, sostenendo che l’area, pur destinata a verde attrezzato, manteneva carattere edificabile e che la perequazione urbanistica rende equivalenti i fondi del comparto; 2) difetto di giurisdizione del giudice tributario, assumendo che la qualificazione dei diritti edificatori come perequativi o compensativi attiene alla materia urbanistica e spetta al giudice amministrativo.
La decisione
La Corte ha ritenuto irrilevanti le sopravvenienze dedotte dalla contribuente (giudicato formatosi in altro giudizio e successive varianti urbanistiche), perché riferite ad altro processo o a periodi d’imposta futuri. Ha poi dichiarato il secondo motivo inammissibile e comunque infondato: la questione di giurisdizione non era stata specificamente sollevata nei gradi di merito, sicché si era formato un giudicato implicito, e in ogni caso il giudice tributario può decidere incidenter tantum le questioni urbanistiche pregiudiziali alla decisione sull’imposta. Quanto al primo motivo, la Corte lo ha accolto: ha ribadito che la destinazione a verde attrezzato non esclude di per sé la natura edificabile del suolo ai fini IMU, incidendo solo sul valore venale; tuttavia ha censurato la sentenza impugnata perché aveva qualificato come compensativi i diritti edificatori senza verificare il concreto meccanismo urbanistico (perequativo o compensativo) previsto dal piano. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
Il motivo sulla giurisdizione è scrutinabile solo se specificamente dedotto nei gradi di merito; altrimenti opera il giudicato implicito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione può denunciare la violazione delle norme sostanziali e urbanistiche applicate dal giudice di merito.
art. 37 c.p.c.
nuova formulazione introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022
La Corte lo richiama come espressione di regole già immanenti: il difetto di giurisdizione nei giudizi di impugnazione è rilevabile solo se oggetto di specifico motivo, e l’attore non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Il giudice tributario può risolvere in via incidentale le questioni pregiudiziali da cui dipende la decisione della controversia tributaria, salvo i casi espressamente esclusi.
art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato il potere-dovere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi generali rilevanti nel giudizio.
art. 11, quaterdecies, comma 16, d.l. n. 203 del 2005
Norma richiamata dal Comune a sostegno della tesi dell’edificabilità dell’area ai fini IMU/ICI.
art. 36, comma 2, d.l. n. 223 del 2006
Norma richiamata dal Comune a sostegno della nozione fiscale di area fabbricabile.
artt. 32 e 33 L.R. Campania n. 16 del 2004
Disciplinano la perequazione urbanistica regionale, rilevante per distinguere tra meccanismo perequativo e compensativo.
art. 12 del regolamento regionale Campania n. 5 del 2011
Richiamato per la disciplina attuativa della perequazione urbanistica.
art. 59, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 446 del 1997
Richiamato in relazione alla possibilità che il Comune riconosca effetti fiscali per annualità pregresse in caso di variazioni urbanistiche.
art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992
La nozione di area edificabile ai fini ICI/IMU non coincide con la sola edificabilità abitativa; i vincoli di destinazione non eliminano necessariamente il carattere edificabile del suolo.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992
È richiamato nella ricostruzione del precedente orientamento giurisprudenziale superato.
Massime di principio
- In materia IMU/ICI, la destinazione urbanistica a verde attrezzato o a servizi pubblici non esclude automaticamente il carattere edificabile dell’area: essa incide sul valore venale del bene, ma non necessariamente sulla sua soggezione a imposta come area fabbricabile.
- Per stabilire se un terreno rientri in un meccanismo perequativo o compensativo non basta la sola destinazione urbanistica impressa all’area; occorre verificare concretamente il contenuto del piano e il modo in cui i diritti edificatori sono attribuiti, localizzati e utilizzabili.
- I diritti edificatori sono perequativi quando l’indice edificatorio è attribuito direttamente al comparto o alle aree interessate come qualità intrinseca del suolo; sono compensativi quando il diritto nasce per essere esercitato su un’area diversa e non inerisce al terreno originario.
- Nel giudizio tributario, le questioni urbanistiche pregiudiziali possono essere decise incidenter tantum dal giudice tributario, che ha anche il potere di disapplicare gli atti amministrativi generali rilevanti ai fini della decisione.
- Il difetto di giurisdizione non può essere introdotto in cassazione se non risulta specificamente dedotto nei gradi di merito, poiché la decisione di primo grado nel merito può determinare un giudicato implicito sulla giurisdizione.
- Le sopravvenienze urbanistiche e gli esiti di altri giudizi rilevano, in linea di principio, solo per i periodi d’imposta successivi o quando sia definitivamente accertata la loro portata rispetto al bene oggetto di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12286/2024 del 07/05/2024
- ordinanza_civile · 7 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12287/2024 del 07/05/2024
- ordinanza_civile · 7 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12288/2024 del 07/05/2024
- ordinanza_civile · 7 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12290/2024 del 07/05/2024
- ordinanza_civile · 7 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12291/2024 del 07/05/2024
- ordinanza_civile · 7 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12292/2024 del 07/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →