Sentenza n. 74/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia, della determinazione prot. n. -OMISSIS- del 27.10.2025, pubblicata in data 29.10.2025, con la quale il Comune di Fasano ha escluso il ricorrente dalla procedura di mobilità volontaria, ex art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001, per la copertura di n. 2 posti di Agente di Polizia Locale presso il Comune di Fasano, nonché di ogni provvedimento consequenziale e successivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura di mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/2001 per la copertura di due posti di Agente di Polizia Locale presso il Comune di Fasano
Esito
Favorevole al resistente (comuni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Padova con profilo di Istruttore di Polizia Locale, aveva partecipato alla procedura di mobilità volontaria bandita dal Comune di Fasano per due posti di Agente di Polizia Locale. Dopo avere conseguito un punteggio pari a quello di altri due candidati e avere ricevuto il nulla osta preventivo alla mobilità dal Comune di Padova, è stato escluso con la motivazione dell’assenza dell’assenso dell’amministrazione di provenienza. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 18 l. 241/1990, del bando, degli artt. 3 e 97 Cost., dei principi generali in materia concorsuale e del d.P.R. 487/1994, nonché eccesso di potere e difetto di istruttoria. In particolare, ha contestato la mancata formazione e pubblicazione di una graduatoria ufficiale, l’omessa applicazione del criterio dell’età anagrafica in caso di parità di punteggio e la valutazione dell’assenza di assenso definitivo, sostenendo che il Comune di Padova lo aveva rilasciato, sebbene con decorrenza differita, e che il relativo documento era stato trasmesso dopo l’adozione del provvedimento di esclusione. I Comuni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare le censure relative alla legittimità dell’esclusione. Il Collegio ha applicato il riparto di giurisdizione previsto dagli artt. 2, comma 1, 5, comma 2, e 63 d.lgs. 165/2001: le controversie sul pubblico impiego privatizzato spettano in via generale al giudice ordinario, mentre la giurisdizione amministrativa resta limitata alle procedure concorsuali per l’assunzione e agli atti di macro-organizzazione che siano fonte autonoma e immediata della lesione. La mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/2001 non costituisce una procedura concorsuale finalizzata alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma una cessione del contratto con mera modificazione soggettiva del rapporto, anche quando sia preceduta da una procedura selettiva. Le relative controversie incidono quindi su diritti soggettivi del lavoratore e rientrano nella giurisdizione ordinaria del giudice del lavoro. Il ricorrente è stato autorizzato a riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 30 d.lgs. 165/2001
La mobilità volontaria mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni configura una cessione del contratto di lavoro e una mera modificazione soggettiva del rapporto, non la costituzione di un nuovo rapporto mediante procedura concorsuale.
art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001
tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ... incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro
Attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative ai rapporti di lavoro privatizzato, anche quando vengano in rilievo atti amministrativi presupposti, che il giudice ordinario può disapplicare.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Riserva al giudice amministrativo le controversie sulle procedure concorsuali dirette alla costituzione ex novo del rapporto di lavoro; tale eccezione non comprende le procedure di mobilità volontaria ex art. 30.
art. 2, comma 1, d.lgs. 165/2001
Le amministrazioni pubbliche definiscono ... le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ... e determinano le dotazioni organiche complessive
Individua gli atti di macro-organizzazione, la cui impugnazione diretta può rientrare nella giurisdizione amministrativa quando costituiscano la fonte autonoma e immediata della lesione.
art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001
le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro ... sono assunte ... con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro
Qualifica le determinazioni inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro come esercizio di poteri privatistici, sottoposto alla giurisdizione ordinaria.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- Le controversie relative alle procedure di mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni disciplinate dall’art. 30 d.lgs. 165/2001 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, poiché la mobilità realizza una cessione del contratto e una mera modificazione soggettiva di un rapporto di lavoro già esistente.
- La procedura di mobilità volontaria non rientra nell’eccezione prevista dall’art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001 per le procedure concorsuali di assunzione, anche se il bando prevede una valutazione comparativa, quando non sia diretta alla costituzione ex novo di un rapporto di lavoro.
- La giurisdizione amministrativa sulle controversie del pubblico impiego privatizzato sussiste, in via residuale, per l’impugnazione diretta di atti di macro-organizzazione ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.lgs. 165/2001, purché tali atti siano fonte autonoma e immediata della lesione.
- Le determinazioni relative alla gestione dei rapporti di lavoro adottate dall’amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001, incidono su diritti soggettivi e sono conoscibili dal giudice ordinario, anche quando siano precedute da atti o procedure selettive.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la parte può riassumere il giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 64/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →