Cassazione Civile, Sentenza n. 22356/2020 del 15/10/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di comunicazione d'irregolarità ex art.36-bis DPR n.600/1973 e successiva cartella di pagamento relativa al modello UNICO 2003 (anno d'imposta 2003) per il recupero di IRPEG pari a Euro 977.295,34 oltre sanzioni e interessi: la Fondazione contestava l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 36% anziché dell'aliquota agevolata "dimidiata" prevista dall'art.6 del DPR n.601/1973, ritenendosi destinataria dell'agevolazione in quanto fondazione bancaria che aveva adeguato lo statuto al d.lgs. n.153/1999; contestava inoltre varie nullità/irregolarità formali della comunicazione e della cartella (notifica tramite concessionario, carenza di motivazione ai sensi dell'art.7 L. n.212/2000, mancata sottoscrizione, violazione del termine perentorio di 30 giorni ex art.36-bis). La CTR aveva escluso l'autonoma impugnabilità della comunicazione e negato l'agevolazione, ritenendo la fondazione non ricompresa nella tassativa elencazione dell'art.6 DPR n.601/1973.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in relazione al secondo e al terzo motivo (rigettato il primo, assorbito il quarto). Ha affermato che la comunicazione d'irregolarità ex art.36-bis è autonomamente impugnabile quando renda nota una specifica pretesa tributaria con le ragioni di fatto e di diritto; ha inoltre ritenuto che la Fondazione Cassamarca, avendo adeguato lo statuto e ottenuto l'approvazione ministeriale ai sensi del d.lgs. n.153/1999, acquisiva la qualifica di ente non commerciale e poteva beneficiare dell'agevolazione prevista dall'art.6 DPR n.601/1973 per l'anno 2003. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo il merito, la Corte ha accolto i ricorsi originari della contribuente. Le spese del doppio grado di merito sono compensate, mentre l'Agenzia delle Entrate è condannata alle spese del giudizio di legittimità (liquidate in Euro 7.000,00 oltre forfettario 15%, esborsi Euro 200,00 e accessori di legge).
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art.36-bis
La comunicazione d'irregolarità prevista dall'art.36-bis, comma 3 (avviso bonario), quando renda nota una specifica pretesa tributaria con indicazione delle ragioni, è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art.6
L'aliquota agevolata prevista dall'art.6 (aliquota "dimidiata") non è estendibile per interpretazione libera oltre i soggetti tassativamente indicati; tuttavia le fondazioni che assumono la qualifica di enti non commerciali ai sensi del d.lgs. n.153/1999 possono rientrare nel regime agevolativo per i periodi di applicabilità ratione temporis.
d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, art.12
Le fondazioni che adeguano gli statuti al Titolo I e ottengono l'approvazione ministeriale si considerano enti non commerciali ai sensi dell'art.87, comma 1, lett. c) del TUIR, e, se operanti nei settori rilevanti, possono usufruire del regime previsto dall'art.6 del DPR n.601/1973 per il periodo in cui la norma era vigente.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art.19
L'elencazione degli atti impugnabili in art.19 ha natura tassativa, ma la giurisprudenza (richiamata dalla Corte) consente l'impugnabilità di atti che portino a conoscenza del contribuente di una specifica pretesa tributaria anche se non formali atti autoritativi; pertanto la comunicazione ex art.36-bis è impugnabile.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art.7
Gli atti dell'amministrazione devono contenere indicazioni sufficienti a comprendere le ragioni della pretesa erariale; la carenza di tali indicazioni può costituire motivo di impugnazione della cartella o della comunicazione.
Codice di procedura civile, art.384 (decisione nel merito) e artt.112 e 360 (motivi di cassazione)
La Corte può decidere la causa nel merito ex art.384 c.p.c. quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; i motivi di cassazione (omessa pronuncia, violazione di legge, insufficiente motivazione) sono stati valutati secondo la consolidata giurisprudenza.
Massime di principio
- La comunicazione d'irregolarità ex art.36-bis DPR 600/1973 è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario se contiene una specifica pretesa tributaria con le ragioni di fatto e di diritto, anche se non è espressamente elencata nell'art.19 del d.lgs. n.546/1992.
- Le fondazioni bancarie che hanno adeguato lo statuto al d.lgs. n.153/1999 e ottenuto l'approvazione ministeriale assumono la qualifica di enti non commerciali e, per i periodi di applicabilità ratione temporis della norma, possono beneficiare delle agevolazioni previste dall'art.6 del DPR n.601/1973.
- Un precedente giudicato relativo a diversa annualità o contesto normativo non vincola automaticamente la decisione per periodi successivi: va verificata l'applicabilità ratione temporis delle norme e delle modifiche statutarie.
- Le eccezioni di nullità formale della cartella (notifica, mancanza di motivazione, mancata sottoscrizione, termini perentori) sono rilevanti ma possono risultare assorbite o implicitamente decise se la sentenza affronta e risolve il merito sostanziale.
- In sede di legittimità la Corte può cassare per violazione di legge e decidere direttamente nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti istruttori; inoltre le spese possono essere compensate per l'andamento del giudizio o attribuite in funzione della soccombenza.
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