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Ordinanza

Ordinanza n. 3156/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento per l'annullamento, - della proposta di graduatoria della Commissione di Valutazione, non conosciuta; - della graduatoria in data 31/12/2024, pubblicata sul sito web del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, relativa alla selezione di cui all’avviso n. 0544040 del 15/10/2024 (c.d. II Bando Distretti del Cibo) relativa alla misura agevolativa di cui al Decreto Interministeriale nr. 0461776 del 18.09.2024, nella parte in cui non include tra i progetti finanziabili quello della Associazione Distretto Rurale del Chianti; - del decreto del Dirigente Generale n. 678624 del 30/12/2024 - pubblicato sul sito web del MASAF con cui è stata approvata la graduatoria relativa alla selezione di cui all’avviso n. 0544040 del 15/10/2024 (c.d. II Bando Distretti del Cibo) relativo alla misura agevolativa di cui al Decreto Interministeriale n.0461776 del 18.09.2024, nella parte in cui non include tra i progetti finanziabili quello proposto dalla Associazione Distretto Rurale del Chianti, soggetto proponente del programma “Sviluppo e sostenibilità nel territorio del Chianti Classico”; - del verbale della Commissione di valutazione n. 2 del 12/12/2024 e della Scheda di valutazione del Distretto Rurale del Chianti - Programma “Sviluppo e sostenibilità nel territorio del Chianti Classico”; - degli atti, non conosciuti, di concessione dell’impegno della somma ammissibile a finanziamento e dei contratti di distretto, ove stipulati con i proponenti individuati in graduatoria come assegnatari delle risorse; - nonché nei, limiti dell’interesse, dell’Avviso recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai Distretti del Cibo nonché le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al Decreto Interministeriale n. 0461776 del 18/09/2024 e del decreto direttoriale (doc.5) di sua approvazione n. 0544040 del 15/10/2024 (c.d. II Bando Distretti del Cibo); - di ogni altro atto connesso, presupposto antecedente, conseguente e collegato.

Giustizia amministrativa202506302

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria e decreto di approvazione della graduatoria del II Bando Distretti del Cibo, nella parte in cui non hanno incluso tra i progetti finanziabili il programma proposto dalla ricorrente, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la proposta e la graduatoria del 31 dicembre 2024, il decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria, il verbale della Commissione di valutazione e la relativa scheda di valutazione, contestando il punteggio attribuito al programma "Sviluppo e sostenibilità nel territorio del Chianti Classico" e la conseguente mancata ammissione al finanziamento. Il giudizio aveva già richiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati in graduatoria e un primo riesame istruttorio da parte della Commissione. Quest'ultima ha confermato il punteggio complessivo di 68,29 punti, distinguendo tra voci tecnico-tabellari e valutazioni discrezionali. La contestazione ancora rilevante riguarda il punteggio assegnato all'ambito di valutazione 1, relativo all'originalità e pertinenza del programma di investimenti, e in particolare ai parametri "impatto sul mercato di riferimento" e "coerenza del Programma con le specificità del Distretto". La Commissione ha qualificato tale giudizio come discrezionale e fondato su una valutazione tecnica complessiva, sostenendo che la sintesi numerica richiesta dall'avviso rispecchiasse il percorso valutativo. La ricorrente ha replicato che tale motivazione non esplicitava le ragioni tecnico-economiche del punteggio, anche considerando l'ampio intervallo differenziale tra il giudizio medio e quello massimo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto la causa adeguatamente istruita sugli altri profili, riservando ogni decisione, ma ha giudicato insufficiente il riesame della Commissione sul parametro relativo all'impatto sul mercato di riferimento e alla coerenza del programma con le specificità del distretto. La mera qualificazione della valutazione come discrezionale e il richiamo a un giudizio tecnico complessivo non chiariscono le ragioni tecnico-economiche sottese al punteggio attribuito, soprattutto in presenza di un rilevante range tra il giudizio medio e quello massimo. In conformità a precedenti specifici della Sezione, il TAR ha disposto un ulteriore supplemento istruttorio, demandando alla Commissione di prendere analiticamente posizione sulle doglianze della ricorrente secondo le modalità già indicate nella precedente ordinanza. La Commissione dovrà depositare la relazione entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Ogni decisione sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese è stata riservata; il giudizio è stato rinviato all'udienza pubblica del 22 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    memorie ex art. 73 del c.p.a.

    La norma è richiamata con riguardo al deposito delle memorie difensive della ricorrente; il testo non espone ulteriori profili interpretativi.

  • punto 11.3 dell'Avviso relativo al II Bando Distretti del Cibo

    Originalità e pertinenza del programma di investimenti – criteri di valutazione “Qualità del Programma” – parametri: “impatto sul mercato di riferimento” e “coerenza del Programma con le specificità del Distretto”

    La disposizione individua l'ambito e i parametri valutativi sui quali la Commissione deve rendere una motivazione tecnico-economica adeguata.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive per l'erogazione di agevolazioni pubbliche, la qualificazione di una valutazione come discrezionale o tecnico-discrezionale non esonera la Commissione dall'esplicitare le ragioni tecniche ed economiche che sorreggono il punteggio attribuito.
  • Quando i criteri di valutazione consentono un ampio intervallo tra punteggi medi e massimi, la motivazione deve rendere comprensibili gli elementi concreti che giustificano il collocamento del progetto nel segmento di punteggio prescelto.
  • Una sintesi numerica del giudizio è sufficiente soltanto se, in relazione alla struttura dei criteri e alla concreta attribuzione del punteggio, consente di ricostruire il percorso valutativo; il mero richiamo a un giudizio complessivo non sostituisce l'indicazione delle ragioni sottese.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

Testo integrale

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