Sentenza del 23/07/2018 n. 2000 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa all'IRAP per l'anno 2008. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che sussistesse il requisito dell'autonoma organizzazione, necessario per l'assoggettamento all'imposta, sia per l'esistenza di compensi corrisposti a terzi, sia perché l'attività era svolta in forma associata. Il contribuente contestava invece la presenza di un'autonoma organizzazione, evidenziando l'assenza di dipendenti e collaboratori, l'esiguità dei beni strumentali e lo svolgimento dell'attività presso le abitazioni dei due associati.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento della pretesa IRAP. I compensi a terzi, pari a 1.700 euro e 3.640 euro, sono stati ritenuti modesti, riferiti ad attività specifiche e diverse da quella principale di consulenza in materia di sicurezza, nonché privi di carattere continuativo. Anche l'esercizio in forma associata non è stato considerato sufficiente, di per sé, a dimostrare l'autonoma organizzazione, poiché i due professionisti operavano autonomamente, presso le rispettive abitazioni, senza possibilità concreta di collaborazione o sostituzione reciproca. La sentenza ha quindi escluso il presupposto impositivo dell'IRAP. Non sono state liquidate spese, considerata la contumacia della parte privata vittoriosa.
Norme richiamate
IRAP - requisito dell'autonoma organizzazione
L'IRAP è dovuta dal professionista soltanto quando l'attività è autonomamente organizzata, cioè quando il contribuente si avvale di una struttura o di fattori produttivi ulteriori rispetto al proprio lavoro personale.
Cassazione n. 20610/2016
Il semplice pagamento di compensi a terzi non dimostra automaticamente l'esistenza dell'autonoma organizzazione, quando le prestazioni sono occasionali, specifiche e rese da soggetti esterni non inseriti nella struttura professionale.
Cassazione n. 8914/2014
Le consulenze esterne occasionali non integrano necessariamente il presupposto dell'IRAP, soprattutto quando sono utilizzate proprio perché il professionista non dispone di una stabile organizzazione interna.
Cassazione n. 1136/2017
L'esercizio dell'attività in forma associata può far presumere l'esistenza dell'autonoma organizzazione, ma tale presunzione è superabile mediante prova contraria circa l'assenza di collaborazione, coordinamento o sostituibilità tra gli associati.
Cassazione n. 1575/2014
L'associazione professionale non comporta automaticamente l'assoggettamento a IRAP: occorre verificare in concreto le modalità di esercizio dell'attività e l'effettivo apporto organizzativo derivante dalla struttura associativa.
Massime di principio
- La mera esistenza di uno studio associato non è sufficiente, da sola, a dimostrare l'autonoma organizzazione ai fini IRAP; occorre verificare se gli associati collaborino effettivamente, si sostituiscano tra loro o utilizzino una struttura comune.
- Compensi a terzi di importo modesto, occasionali e riferiti ad attività specifiche o estranee all'attività principale del professionista non dimostrano automaticamente la presenza di autonoma organizzazione.
- L'assenza di dipendenti e collaboratori stabili, l'utilizzo di beni strumentali essenziali e lo svolgimento dell'attività presso la propria abitazione sono elementi favorevoli all'esclusione dell'IRAP.
- La valutazione deve essere concreta e riferita alle modalità effettive di svolgimento dell'attività nell'anno d'imposta considerato, non basata soltanto sulla forma giuridica adottata.
- In caso di presunzione derivante dall'attività associata, il contribuente può fornire prova contraria documentando l'autonomia operativa, l'assenza di una sede comune, la mancanza di personale e l'inesistenza di collaborazione o sostituibilità tra gli associati.
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