Sentenza n. 8698/2026 - Roma, Sezione 1T
per l’accertamento, dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sull’istanza Kit Modello 209 Modulo 1 spedito alla Questura di Roma da -OMISSIS- con raccomandata -OMISSIS- del 6 dicembre 2022, per il rilascio del permesso di soggiorno lavoro subordinato - in relazione alla istanza telematica, “identificativo domanda -OMISSIS-, codice: “e62291baf0d077f1e6d82a40cc9368a”,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sull'istanza di correzione dei dati anagrafici contenuti nel modello 209 e nel certificato di attribuzione del codice fiscale, nonché sul rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. lamentando l'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell'art. 103 del d.l. n. 34/2020, sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno trasmessa tramite kit postale il 6 dicembre 2022 e, successivamente, sull'istanza/kit compilata presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione il 13 giugno 2024, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di soggiorno. Nel corso del giudizio la questione è stata precisata nel silenzio dello Sportello Unico sulla richiesta di correzione della data di nascita della lavoratrice, erroneamente indicata nel modello 209 e nel certificato di attribuzione del codice fiscale. La ricorrente ha dedotto che l'errore fosse imputabile alla fase organizzativa e operativa dell'Amministrazione e ha prodotto una certificazione dell'Ambasciata delle Filippine attestante che le diverse generalità si riferivano alla medesima persona. La Questura ha rappresentato che la precedente istanza del 6 dicembre 2022 era stata dichiarata irricevibile il 17 gennaio 2024 e che, dopo la definizione positiva della procedura di emersione il 13 giugno 2024, il permesso avrebbe dovuto essere richiesto mediante il kit rilasciato dall'Amministrazione. La Prefettura ha inoltre sostenuto di non poter modificare il modello 209 dopo l'elaborazione del codice fiscale, ma ha riconosciuto che il kit, corredato dal certificato consolare attestante le corrette generalità, poteva essere inoltrato alla Questura.
La decisione
Il TAR ha distinto le diverse istanze. Quanto alla richiesta trasmessa al Questore il 6 dicembre 2022, ha ritenuto insussistente il silenzio-inadempimento, poiché su tale istanza era già intervenuto il decreto di irricevibilità del 17 gennaio 2024, circostanza riconosciuta dalla stessa ricorrente; per questa parte, quindi, il ricorso non è fondato. Il ricorso è stato invece accolto con riferimento all'istanza/kit compilata il 13 giugno 2024 presso lo Sportello Unico, dopo la positiva definizione della domanda di emersione e la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il Collegio ha valorizzato il fatto che il modello 209 e la certificazione consolare attestante le corrette generalità erano già stati trasmessi alla Questura nel novembre 2024 e nuovamente nel gennaio e febbraio 2025. Anche a prescindere dall'imputabilità dell'errore materiale, l'Amministrazione era dunque tenuta a dare seguito alla richiesta di correzione dei dati anagrafici e del certificato di attribuzione del codice fiscale e a concludere il procedimento mediante il rilascio del permesso di soggiorno. È stato assegnato il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Disciplina l'azione di accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere; è stato applicato per verificare l'illegittimità del silenzio sulle istanze amministrative.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito avverso il silenzio dell'amministrazione; il TAR lo ha applicato per ordinare la conclusione del procedimento relativo alla correzione dei dati e al rilascio del permesso di soggiorno.
art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020
Costituisce la base normativa della procedura di emersione del lavoro irregolare e della successiva definizione del rapporto di lavoro subordinato.
art. 103, comma 15, d.l. n. 34/2020
È richiamato in relazione alla convocazione delle parti, alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e agli adempimenti successivi della procedura di emersione.
art. 10-bis l. n. 241/1990
È stato richiamato per il preavviso di rigetto comunicato prima dell'adozione del decreto di irricevibilità dell'istanza del 6 dicembre 2022.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio è priva di oggetto, e non può essere accolta, quando sull'istanza amministrativa sia già intervenuto un provvedimento espresso, anche se sfavorevole; tale provvedimento deve eventualmente essere contestato con l'azione impugnatoria propria.
- Quando la procedura di emersione del lavoro irregolare sia stata positivamente definita con la convocazione delle parti e la sottoscrizione del contratto di soggiorno, l'amministrazione deve dare seguito agli adempimenti necessari per il rilascio del permesso di soggiorno.
- La presenza di un errore materiale nei dati anagrafici contenuti nel modello necessario al rilascio del permesso di soggiorno non esonera l'amministrazione dal dovere di esaminare e definire la richiesta di correzione, soprattutto quando sia stata prodotta documentazione consolare idonea ad attestare l'identità della persona e le corrette generalità.
- Nel giudizio avverso il silenzio, quando l'amministrazione abbia ricevuto il modello necessario e la documentazione ufficiale utile alla correzione dei dati, il giudice può ordinare la conclusione del procedimento e fissare un termine per la correzione degli atti e per il rilascio del titolo di soggiorno.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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