Cassazione Civile, Ordinanza n. 37236/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia trae origine dal rigetto, in primo e in secondo grado, della domanda di prelazione agraria proposta da un soggetto che aveva dedotto di coltivare abitualmente fondi agricoli e di possedere quindi i requisiti soggettivi per esercitare la prelazione ex art. 31 della legge n. 590 del 1965. Dinanzi alla Corte di cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi strettamente collegati: 1) omesso esame di un fatto decisivo e discusso, sostenendo che la coltivazione abituale di fondi agricoli dimostrerebbe la capacità lavorativa richiesta dalla norma; 2) nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia sulle istanze istruttorie e per grave difetto di motivazione; 3) violazione dell'art. 31 l. n. 590/1965, assumendo che il requisito soggettivo potesse essere provato anche mediante prova testimoniale o consulenza tecnica d'ufficio. La Corte d'appello aveva però ritenuto che la mera allegazione di coltivare il fondo da anni non fosse sufficiente a provare la qualità di coltivatore diretto, mancando specifici dati idonei a misurare l'entità e la qualità dell'apporto lavorativo concreto rispetto al fabbisogno della coltivazione del fondo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che tutti e tre i motivi non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva escluso la prova del requisito di coltivatore diretto perché la generica circostanza della coltivazione abituale del fondo non bastava a dimostrare, in assenza di dati più puntuali, l'apporto lavorativo personale richiesto dall'art. 31 l. n. 590/1965. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 31 l. n. 590/1965
"il requisito previsto dalla disposizione"; "qualità di coltivatore diretto"
La prova della qualità di coltivatore diretto richiede dati di fatto specifici idonei a dimostrare l'entità e la qualità dell'apporto concreto della forza lavorativa del soggetto rispetto a quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo; la sola coltivazione abituale del fondo non è sufficiente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
"sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato"
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
"pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis"
È il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché non coglie l'effettiva ragione della decisione di merito.
- La qualità di coltivatore diretto, ai fini dell'esercizio della prelazione agraria, non può essere desunta in modo generico dalla sola abituale coltivazione di fondi, ma richiede la dimostrazione specifica dell'apporto lavorativo personale in rapporto alle esigenze concrete della coltivazione.
- Le istanze istruttorie e le censure sulla prova sono irrilevanti in cassazione se non incidono sulla corretta individuazione del fatto decisivo secondo il criterio giuridico applicato dal giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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