Cassazione Penale, Sentenza n. 15807/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che il motivo non fosse manifestamente infondato e quindi non ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tuttavia, rilevata la sopravvenuta causa estintiva del reato per prescrizione intervenuta nel corso del giudizio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione. Decisione pronunciata il 9 aprile 2024.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità: la sentenza impugnata richiama l'acquisizione, con consenso delle parti, di un CD (dischetto) come fonte di prova, ma nei verbali di udienza non risulta attestata tale acquisizione e né il dischetto né la documentazione in esso contenuta sono presenti nel fascicolo di merito. Si deduce dunque una possibile carenza probatoria/mancata istruzione del materiale richiamato in motivazione.
Norme richiamate
Prescrizione (estinzione del reato)
La Corte ha ritenuto che la prescrizione sia intervenuta nel corso del giudizio, costituendo causa estintiva del reato e imponendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Regole processuali sull'acquisizione e verbalizzazione delle prove in udienza
La decisione valorizza l'obbligo che l'acquisizione di un elemento probatorio in udienza sia verbalizzata e che il materiale acquisito sia reperibile nel fascicolo; la mancanza di riscontro documentale può rendere non manifestamente infondato il rilievo di vizio motivazionale.
Massime di principio
- Se una sentenza richiama documenti o supporti (es. CD) come acquisiti, è essenziale che l'acquisizione sia verbalizzata e che il materiale sia presente nel fascicolo: la loro assenza può costituire motivo non manifestamente infondato di impugnazione.
- Un motivo che contesta la correttezza della motivazione per mancanza di prove documentali non viene automaticamente dichiarato manifestamente infondato; il giudice di legittimità verifica l'effettiva presenza degli atti nel fascicolo e nei verbali.
- Se durante il corso del giudizio sopravviene la prescrizione, la Corte può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato, senza entrare nel merito delle doglianze evidenziate.
- In sede difensiva è opportuno verificare e, se necessario, chiedere formalmente l'acquisizione degli atti citati in udienza e conservare copie certificate dei supporti informatici per evitare contestazioni sulla loro reperibilità.
- La prescrizione può determinare l'esito processuale indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito: in presenza di prescrizione intervenuta, la valutazione sostanziale può rimanere sospesa.
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