Sentenza del 17/05/2016 n. 1252 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - cessione di immobile - determinazione di maggior valore - accertamento con adesione - imposte dirette - maggiore plusvalenza imponibile - non consegue. Art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147/15 - norma di interpretazione autentica - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A seguito di un accertamento con adesione relativo all'imposta di registro, era stato determinato un maggior valore dell'immobile ceduto. L'Amministrazione aveva considerato tale valore come prova di un maggiore corrispettivo di vendita, assoggettando quindi a tassazione una maggiore plusvalenza ai fini delle imposte dirette. Il contribuente ha contestato l'automatica trasposizione del maggior valore accertato ai fini dell'imposta di registro nella determinazione del corrispettivo rilevante per le imposte dirette.
La decisione
La pretesa fiscale è stata esclusa: il maggior valore concordato o accertato ai fini dell'imposta di registro non può, da solo e automaticamente, dimostrare l'esistenza di un maggior corrispettivo ai fini delle imposte dirette e della relativa plusvalenza imponibile. L'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015, pur successivo ai fatti di causa, è stato qualificato come norma di interpretazione autentica delle disposizioni in materia di determinazione delle plusvalenze e delle basi imponibili. Ne consegue che il maggior valore ai fini dell'imposta di registro non legittima, senza ulteriori elementi probatori, il recupero della maggiore plusvalenza.
Norme richiamate
Art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147/2015
Il maggior corrispettivo non può essere automaticamente desunto dal maggior valore definito o accertato ai fini dell'imposta di registro.
La disposizione ha natura di interpretazione autentica e chiarisce che il valore accertato ai fini dell'imposta di registro non costituisce, da solo, prova di un maggiore corrispettivo rilevante per le imposte sui redditi o per l'IRAP.
Artt. 58, 68, 85 e 86 del d.P.R. n. 917/1986
Le disposizioni sulla determinazione delle plusvalenze e dei componenti imponibili devono essere applicate senza presumere automaticamente che il maggior valore accertato ai fini dell'imposta di registro coincida con il corrispettivo effettivamente percepito.
Artt. 5, 5-bis, 6 e 7 del d.lgs. n. 446/1997
Anche ai fini IRAP, il maggior valore attribuito al bene per l'imposta di registro non determina automaticamente un maggior componente imponibile o una maggiore plusvalenza.
Massime di principio
- Un accertamento o un accordo relativo all'imposta di registro non trasferisce automaticamente il suo risultato nella determinazione delle imposte dirette.
- Per recuperare una maggiore plusvalenza, l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza di un corrispettivo effettivo superiore a quello dichiarato; il solo maggior valore catastale o di mercato accertato ai fini del registro non è sufficiente.
- L'accertamento con adesione sul valore dell'immobile ai fini dell'imposta di registro non equivale necessariamente a un riconoscimento, da parte del contribuente, di aver percepito un prezzo maggiore.
- La norma interpretativa può essere applicata anche a fatti anteriori alla sua entrata in vigore, quando chiarisce il significato originario delle disposizioni interpretate.
- In situazioni analoghe occorre distinguere il valore fiscalmente attribuito al bene, rilevante per l'imposta di registro, dal corrispettivo realmente pattuito e percepito, rilevante per la plusvalenza ai fini delle imposte dirette.
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