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Sentenza

Sentenza n. 4876/2026 - Roma, Sezione 1

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente

Giustizia amministrativa202512226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per accertare l'illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza diretta all'attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, l'Ambasciata d'Italia ad Islamabad ha fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 13 novembre 2025. Tale attività amministrativa è stata ritenuta satisfattiva della pretesa azionata.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., poiché l'Amministrazione ha attivato il procedimento richiesto fissando l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso nonché il comportamento collaborativo dell'Amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche in ragione dell'elevato numero di istanze analoghe. L'Amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione; nel caso concreto, l'azione è divenuta priva di oggetto dopo l'attivazione del procedimento richiesto.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la fissazione dell'appuntamento necessario per presentare la domanda e attivare il procedimento amministrativo richiesto può integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l'Amministrazione abbia adottato una condotta concretamente satisfattiva rispetto alla specifica pretesa dedotta, anche quando tale pretesa consista nell'attivazione di un procedimento e non ancora nell'adozione del provvedimento finale.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dalla limitata durata del ritardo e dal comportamento collaborativo dell'Amministrazione, tenuto conto anche dell'elevato numero di istanze analoghe; resta distinta la restituzione del contributo unificato ove versato.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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