Cassazione Penale, Sentenza n. 20615/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per due motivi principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen., censurando l'eccessivo e immotivato aumento per la continuazione applicato al reato residuo di tentata estorsione (capo V); 2) violazione dell'art. 230, comma primo, n. 1, cod. pen., per non avere la Corte territoriale revocato la misura di sicurezza della libertà vigilata, ritenuta non più giustificata alla luce della rideterminazione del trattamento sanzionatorio in anni nove e mesi dieci di reclusione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura radicalmente generica e elusiva di un confronto critico con la motivazione, osservando che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato l'aumento di mesi quattro per il reato di tentata estorsione richiamando le modalità particolarmente odiose dell'azione, l'intensità del dolo e la gravità del danno alla persona offesa (aggressione con ricovero al Pronto soccorso), nonché il corretto applico del criterio di determinazione della pena nel reato continuato (individuazione del reato più grave, pena base e aumento distinto per i reati satelliti). Sul secondo motivo ha ritenuto la doglianza aspecifica e manifestamente infondata: ha richiamato il principio secondo cui l'art. 230, comma primo, n. 1, cod. pen. impone l'applicazione della libertà vigilata per almeno tre anni quando sia stata accertata la pericolosità sociale, e che tale misura può essere applicata anche se la pena è inferiore a dieci anni; la Corte ha ritenuto confermata la pericolosità sociale del ricorrente, fatto non contrastato dall'impugnante. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Richiamato in rapporto alla determinazione della pena in caso di reato continuato e alla valutazione dell'aumento per i reati satelliti; il giudice deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e motivare distintamente gli aumenti per i reati accessori
art. 133 cod. pen.
Richiamato congiuntamente all'art. 81 nell'ambito della critica sulla determinazione della pena complessiva; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione circa l'aumento applicato
art. 230, comma primo, n. 1, cod. pen.
«l'art. 230, comma primo, n. 1), cod. pen. impone l'applicazione della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni, sempre che sia stata accertata l'attuale pericolosità di colui che è stato condannato a non meno di dieci anni di reclusione, ma non esclude ... che il giudice possa applicare la libertà vigilata per il medesimo tempo di tre anni anche al condannato a pena inferiore a dieci anni» (Sez. 1, n. 35634 del 04/05/2012, cit.)
La norma impone un termine minimo di applicazione ma, letta in coordinamento con l'art. 228, comma terzo, consente l'applicazione della libertà vigilata anche per condanne inferiori a dieci anni se sussiste pericolosità sociale; la Corte ha ritenuto la pericolosità accertata e non efficacemente contestata dal ricorrente
art. 228, comma terzo, cod. pen.
Richiamato nella motivazione in coordinamento con l'art. 230 per spiegare che il limite minimo di durata della libertà vigilata può essere applicato anche se la pena è sotto il parametro di dieci anni
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale che prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende per la manifesta inammissibilità
Giurisprudenza: Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Richiamata per il principio che nel reato continuato il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare e motivare separatamente l'aumento per i reati satelliti
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 35634 del 04/05/2012 (Lo)
Citata nella sentenza come principio interpretativo dell'art. 230 in rapporto all'art. 228
Conferma che l'art. 230 non impedisce l'applicazione della libertà vigilata per tre anni anche quando la pena inflitta sia inferiore a dieci anni, purché sussista pericolosità sociale accertata
Massime di principio
- Per contestare con successo un aumento di pena per continuazione occorre un motivo specifico che affronti punto per punto la motivazione del giudice: censure generiche sono dichiarate inammissibili
- Nel reato continuato il giudice deve identificare il reato più grave, fissare la pena base e motivare separatamente gli aumenti per ciascun reato satellite; la mancata contestazione tecnica di tale calcolo rende la censura debole
- La misura di sicurezza della libertà vigilata può essere applicata anche se la pena definitiva è inferiore a dieci anni quando il giudice accerta la pericolosità sociale; per ottenerne la revoca è necessario contestare concretamente e specificamente la valutazione di pericolosità
- In Cassazione, i ricorsi manifestamente generici o aspecifici sono spesso dichiarati inammissibili e possono comportare condanne al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende per l'evidente infondatezza/formalità dell'impugnazione
- Nelle impugnazioni è strategico rivolgere argomentazioni precise sui presupposti fattuali e giuridici della decisione (es. illustrare errori di fatto nella descrizione delle modalità del reato o nel calcolo della pena) piuttosto che limitarsi a richiamare norme in modo formale
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