Cassazione Penale, Sentenza n. 50837/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso verte sull'impugnazione, da parte del Ministero, dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva accolto il reclamo del detenuto e ordinato all'Amministrazione penitenziaria di consentire l'uso di una borsa frigorifero rigida per la conservazione di cibi. L'Amministrazione aveva negato tale autorizzazione, consentendo solo borse morbide con mattonelle refrigeranti, motivando con ragioni organizzative, di sicurezza e con il divieto regolamentare di accumulo di generi alimentari; il Ministero ha dedotto violazione di legge (artt. 35-bis, comma 3, e 69, comma 6, lett. b), ord. pen.) e indebita sostituzione di una potestà amministrativa da parte dell'autorità giudiziaria, insistendo sulla necessità di un pregiudizio grave e attuale alla salute per giustificare l'intervento giurisdizionale.
La decisione
Il giudice di legittimità ha accolto il ricorso del Ministero e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza e quella del Magistrato di sorveglianza. La Corte ha ritenuto che i giudici del merito hanno sostituito la propria valutazione a quella della direzione dell'Istituto in materia organizzativa, scelta riservata all'Amministrazione penitenziaria, e che non era stato provato un pregiudizio concreto e attuale al diritto alla salute o alla sana alimentazione tale da giustificare l'intervento giurisdizionale. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che legittima il diniego dell'uso di frigoriferi/di strumenti diversi dalle borse termiche nell'ambito del regime 41-bis come scelta organizzativa non lesiva del diritto alla sana alimentazione, purché l'Amministrazione assicuri modalità alternative efficaci di conservazione (ad es. sostituzione tempestiva delle mattonelle refrigeranti).
Norme richiamate
art. 41-bis, ord. pen.
Disciplina del regime differenziato; il regime può comportare limitazioni e misure organizzative particolari nell'interesse della sicurezza e della gestione carceraria; la Corte ricorda che le misure organizzative connesse al regime 41-bis rientrano nella discrezionalità amministrativa salvo prove di violazione di diritti fondamentali.
art. 35-bis, comma 3, ord. pen.
Norma che disciplina il reclamo giurisdizionale del detenuto contro atti dell'Amministrazione penitenziaria; interpretata come tutela di una situazione soggettiva qualora sussista un pregiudizio concreto e attuale derivante dal comportamento amministrativo.
art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen.
Individua le ipotesi di reclamo al magistrato di sorveglianza; la giurisprudenza richiede che il reclamo sia volto a rimuovere un pregiudizio effettivo e attuale alla sfera giuridica del detenuto, non la mera preferenza per una diversa organizzazione gestione.
Regole/regolamenti interni dell'Amministrazione penitenziaria (richiamati nel gravame)
Norme regolamentari interne possono prevedere limiti quali il divieto di accumulo di generi alimentari; sono rilevanti per la valutazione amministrativa delle modalità di conservazione ma non tolgono alla magistratura la possibilità di intervenire qualora vi sia un effettivo pregiudizio alla salute.
Giurisprudenza richiamata (Sez.1, n. 5691 del 17/11/2022, dep. 2023, Rv. 283974)
Principio consolidato secondo cui il diniego da parte dell'Amministrazione all'uso del frigorifero di sezione è legittimo come disposizione organizzativa che non necessariamente lede il diritto alla sana alimentazione del detenuto.
Massime di principio
- La magistratura di sorveglianza può intervenire solo se il detenuto dimostra un pregiudizio concreto e attuale a diritti fondamentali (es. salute, sana alimentazione); mere differenze organizzative non sono sufficienti.
- Le scelte organizzative e di sicurezza dell'Amministrazione penitenziaria (es. divieto di oggetti ritenuti pericolosi) rientrano nella sua discrezionalità e sono sottratte all'interferenza giudiziale salvo casi di manifesta illogicità, incongruenza o lesione effettiva dei diritti del detenuto.
- In simili contestazioni, è importante fornire elementi specialistici/sanitari che dimostrino l'inidoneità delle soluzioni amministrative alternative (ad es. dati medici che attestino il rischio per la salute derivante dall'uso esclusivo di borse morbide con mattonelle), al fine di superare la presunzione di congruità dell'organizzazione penitenziaria.
- La valutazione del rischio per la sicurezza (ad es. che una borsa rigida possa essere usata come corpo contundente) è un elemento legittimo nella ponderazione amministrativa; pertanto le richieste di deroga a divieti vanno bilanciate con misure di sicurezza plausibili e documentate.
- Quando il giudice interviene per annullare una scelta amministrativa, deve limitarsi a constatarne l'illegittimità o la violazione di diritti fondamentali e non sostituirsi indebitamente all'amministrazione nell'indicare la soluzione organizzativa alternativa.
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