Sentenza n. 13392/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento del Ministero dell'Interno in data 25.8.2021, notificato in data 2.11.2021, con cui è stata respinta la domanda di cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1 lett. f), L. 91/1992.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992, fondato sulla pendenza di procedimenti penali a carico della richiedente e di suoi familiari
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale, preceduto da preavviso di rigetto, deducendo: violazione dell'art. 8 della l. 91/1992, per la mancata acquisizione del parere conforme del Consiglio di Stato; carenza di istruttoria e difetto di motivazione, poiché l'amministrazione avrebbe valorizzato un elenco di procedimenti penali pendenti senza una valutazione complessiva della personalità, dell'integrazione sociale e della condotta della richiedente. La ricorrente ha evidenziato che i procedimenti a suo carico e a carico del padre derivavano da querele di una vicina e non avevano condotto a condanne definitive; ha inoltre rappresentato la patologia del fratello, anch'egli coinvolto in procedimenti penali, e ha dedotto l'irrilevanza della condotta dei familiari. Ha infine invocato la propria stabile permanenza in Italia, il conseguimento della qualifica di acconciatrice e lo svolgimento di attività assistenziale presso centri residenziali per anziani.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione costituisca esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e che il sindacato giurisdizionale sia limitato ai vizi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, senza possibilità di sostituire la valutazione ministeriale. La pluralità dei procedimenti penali a carico della ricorrente e dei familiari è stata ritenuta idonea, globalmente considerata, a fondare un giudizio prognostico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione. Le risultanze penali possono essere valutate negativamente in sede amministrativa anche indipendentemente dall'esito dei procedimenti, poiché non sono utilizzate per irrogare una sanzione penale, ma per valutare l'adesione ai valori dell'ordinamento e la futura integrazione. Il contesto familiare può essere valorizzato nell'ambito della valutazione prognostica, in ragione dell'influenza del nucleo familiare sulla personalità e sulla condotta dell'istante. Il giudice ha escluso la violazione dell'art. 8 della l. 91/1992, rilevando che il diniego non era fondato su ragioni di sicurezza nazionale ai sensi di tale disposizione, bensì sulla valutazione discrezionale relativa alla naturalizzazione ex art. 9, comma 1, lett. f), sicché non era necessario il parere del Consiglio di Stato. La permanenza in Italia, l'inserimento lavorativo e sociale e l'assenza di condanne definitive non sono stati ritenuti sufficienti a superare il giudizio ministeriale. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La disposizione disciplina la concessione della cittadinanza per naturalizzazione e lascia all'amministrazione un'ampia valutazione discrezionale sull'affidabilità del richiedente, sulla sua integrazione e sull'adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento.
art. 8 l. 91/1992
Il parere conforme del Consiglio di Stato è richiesto per il rigetto fondato su ragioni ostative inerenti alla sicurezza della Repubblica nei casi disciplinati dalla disposizione, non per il diniego di naturalizzazione fondato sulla valutazione prognostica di affidabilità e integrazione ex art. 9, comma 1, lett. f).
art. 5 l. 91/1992
È richiamato quale disposizione relativa alla concessione della cittadinanza italiana per matrimonio, distinta dal procedimento di naturalizzazione oggetto del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha disciplinato lo svolgimento da remoto dell'udienza di smaltimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone indicate nel provvedimento.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e il relativo provvedimento è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, travisamento dei fatti o altri evidenti vizi di legittimità, senza sostituzione della valutazione giudiziale a quella dell'amministrazione.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, la pendenza o le risultanze di procedimenti penali possono essere valutate negativamente anche in assenza di condanne definitive, poiché la valutazione amministrativa ha natura prognostica e riguarda l'affidabilità del richiedente, la sua adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento e la futura integrazione nella comunità nazionale.
- La valutazione dell'affidabilità del richiedente la cittadinanza può considerare, in un'ottica complessiva e oggettiva, anche il contesto familiare e la condotta di familiari stretti, quando tali elementi siano ritenuti significativi dell'ambiente relazionale e della possibile influenza sulla condotta e sull'integrazione dell'istante.
- Il parere conforme del Consiglio di Stato previsto dall'art. 8 della l. 91/1992 non è necessario quando il diniego della cittadinanza richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), non sia fondato su ragioni di sicurezza nazionale riconducibili all'art. 8, ma sulla distinta valutazione prognostica di affidabilità e integrazione propria del procedimento di naturalizzazione.
- La stabile residenza, l'inserimento lavorativo e sociale e l'assenza di condanne definitive non attribuiscono, da soli, un diritto alla concessione della cittadinanza per naturalizzazione, costituendo elementi ordinari o presupposti del procedimento che devono essere valutati insieme agli eventuali fattori ostativi.
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