Cassazione Penale, Sentenza n. 13038/2024 del 28/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la sanzione disciplinare di esclusione dalle attività ricreative per 2 giorni, deducendo: 1) vizio nella notifica dell'avviso di udienza davanti al magistrato di sorveglianza, poiché la notifica era stata effettuata presso il difensore e non presso il servizio di matricola/servizio di protezione, con presunta lesione del diritto al doppio grado di giudizio; 2) violazione del termine perentorio previsto dall'art. 31, comma 2, d.p.r. 30/06/2000, n. 230, in quanto il Consiglio di disciplina si era pronunciato oltre il decimo giorno dalla data del fatto (in realtà la contestazione era del 30/12/2022 e il Consiglio si è riunito il 10/01/2023, ossia l'undicesimo giorno).
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata l'eccezione: l'avviso di udienza era stato notificato al difensore e segnalato all'ufficio matricola; il detenuto e il suo difensore di fiducia risultavano assenti all'udienza del magistrato di sorveglianza e venne nominato un difensore d'ufficio; non furono sollevate contestazioni sulla notifica in quella sede, sicché la presunta irregolarità è stata considerata sanata ai sensi degli artt. 182 e 184 c.p.p. Sul secondo motivo ha ritenuto che il termine decorra dalla contestazione e non dalla data del fatto (art. 81, comma 4, d.p.r. n. 230/2000) e che la differenza di un giorno (decimo vs undicesimo) non abbia pregiudicato il diritto di difesa del detenuto, che non aveva eccepito la brevità del termine né al momento della contestazione né davanti al Consiglio di disciplina; la giurisprudenza richiede che la doglianza sia tempestivamente dedotta se si vuol far valere pregiudizio. Infine il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230, art. 31, comma 2
Norma richiamata dal ricorrente per sostenere il rispetto del termine per la decisione disciplinare; la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza sul termine perché il termine utile decorre dalla contestazione e, nel caso concreto, la differenza temporale non ha arrecato pregiudizio alla difesa.
d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230, art. 81, comma 4
"quando il direttore ritiene che debba essere inflitta una delle sanzioni previste nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 39 della legge convoca, entro dieci giorni dalla data della contestazione di cui al comma 2, l'accusato davanti a sé per la decisione disciplinare. Altrimenti fissa, negli stessi termini, il giorno e l'ora della convocazione dell'accusato davanti al consiglio di disciplina. Della convocazione è data notizia all'interessato con le forme di cui al comma 2"
La Corte interpreta il termine di dieci giorni come decorrente dalla contestazione e non dalla data del fatto; inoltre sottolinea che la violazione formale del termine è rilevante solo se incide concretamente sul diritto di difesa e purché non sia stata tempestivamente eccepita.
art. 39 (prima comma, numeri 1) e 2) della legge) (richiamato nel d.p.r.)
Richiamato nel contesto del regolamento penitenziario come riferimento alle sanzioni disciplinari suscettibili di applicazione; la sentenza si limita a richiamarne l'esistenza come criterio per l'attivazione del procedimento disciplinare.
codice di procedura penale, art. 161, comma 4
Richiamato in relazione alla notificazione al difensore per conto dell'assistito; la Corte rileva che la notifica è avvenuta anche a favore del difensore ai sensi di tale disposizione.
codice di procedura penale, art. 182
Articolo invocato quale base della sanatoria delle irregolarità di notifica quando non ricorra l'omessa citazione o l'inidoneità dell'atto a raggiungere la conoscenza effettiva.
codice di procedura penale, art. 184
Articolo applicato insieme all'art. 182 per affermare la sanabilità di determinati vizi di notifica che non abbiano impedito la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'interessato.
codice di procedura penale, art. 179
Richiamato dalla giurisprudenza citata: la nullità assoluta della citazione sussiste solo in caso di omessa citazione o di notificazione in forma tale da risultare inidonea a determinare la conoscenza dell'atto; violazioni meramente formali possono essere sanate.
codice di procedura penale, art. 97, comma 4
Norma che consente la sostituzione del difensore assente con un difensore d'ufficio; nella vicenda il difensore di fiducia era assente ed è stato sostituito ex questo articolo.
codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali: il ricorrente soccombente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Massime di principio
- La notificazione viziata (ma non omessa) può essere sanata se l'atto è effettivamente pervenuto al difensore e non risulta che la difesa abbia subito pregiudizio; è essenziale verificare se l'interessato abbia effettivamente avuto conoscenza dell'udienza o abbia potuto agire.
- Il termine per la decisione del Consiglio di disciplina decorre dalla contestazione dell'addebito e non dalla data del fatto; tuttavia la violazione formale del termine è rilevante solo se dimostra un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- Il detenuto deve eccepire tempestivamente (alla contestazione o in udienza disciplinare) qualsiasi carenza di tempo o modalità che possa limitare la possibilità di difesa; l'assenza di contestazione immediata riduce fortemente la probabilità di successo di un'impugnazione successiva fondata su tale vizio.
- Per l'esecuzione della sanzione di esclusione dalle attività ricreative, non è automaticamente qualificabile come isolamento la permanenza in cella con i compagni, purché siano garantite le ore d'aria e non vengano meno le condizioni minime di trattamento detentivo.
- Chi intende impugnare provvedimenti disciplinari deve documentare e spiegare in che modo la presunta illegittimità ha effettivamente pregiudicato la difesa (es. impossibilità di comunicare con testimoni, impossibilità di predisporre memorie, impedimento a svolgere attività difensive), altrimenti la censura rischia di essere considerata "violazione solo in astratto configurabile".
- Le spese processuali possono essere poste a carico del ricorrente soccombente; valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre ricorso senza chiari elementi di pregiudizio.
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