Cassazione Penale, Sentenza n. 7997/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il pubblico ministero impugna l'ordinanza del 13/07/2023 del Tribunale di Pisa con la quale è stata dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti di Mbengue Pape per violazione degli articoli 474 e 648 (mancata traduzione nella lingua conosciuta dall'imputato). Il PM deduce abnormità del provvedimento per mancata motivazione e censura che il giudice, rinviando gli atti al pubblico ministero, non ha indicato quale specifico atto debba essere compiuto. Il PM sostiene inoltre che il decreto era stato tradotto in francese come richiesto dall'imputato e quindi la nullità sarebbe ingiustificata; si lamenta altresì che la traduzione e l'assistenza in lingua (si fa cenno a un interprete di lingua "Wolof") non siano stati adeguatamente considerati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento del giudice che dichiara la nullità del decreto di citazione per omessa traduzione sia esercizio di un potere previsto dall'ordinamento e non costituisca abnormità, neppure quando sia fondato su un presupposto poi ritenuto erroneo. Tale decisione non determina una stasi processuale, perché il pubblico ministero può sempre rinnovare l'atto. La Corte ha fatto riferimento a precedenti decisioni (es. Sez. 2, n. 26241/2015 e altre) confermando il principio e quindi ha respinto il ricorso per inammissibilità.
Norme richiamate
art. 474 c.p.p.
menzionato nel provvedimento come norma violata per mancata traduzione
Il vizio di omessa traduzione può comportare la nullità del decreto di citazione a giudizio se l'imputato non comprende la lingua usata; il giudice può dichiarare tale nullità
art. 648 c.p.p.
menzionato nel provvedimento come norma violata per mancata traduzione
Richiamata insieme all'art. 474 come normativa rilevante al fine di garantire il diritto alla comprensione dell'atto da parte dell'imputato
giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 2, n. 26241 del 11/06/2015; Sez. 5, n. 11429 del 15/12/2015; Sez. 5, n. 1855 del 08/10/2021)
citati nella motivazione della sentenza impugnata e richiamati nella decisione di inammissibilità
La Corte ha già affermato che non è abnorme il provvedimento che, accertata la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, dichiara la nullità del decreto e rimette gli atti al pubblico ministero: si tratta di poteri ordinamentali che non impediscono il rinnovo dell'atto da parte del PM
Massime di principio
- Il giudice può dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio quando l'imputato non comprende la lingua dell'atto e non è stata assicurata una traduzione nella lingua a lui nota; tale dichiarazione rientra nei poteri del giudice e non costituisce di per sé abnormità.
- La mera circostanza che il provvedimento sia fondato su un presupposto poi ritenuto erroneo non trasforma automaticamente il provvedimento in atto abnorme: il PM conserva la possibilità di rinnovare l'atto e proseguire l'azione penale.
- Per impugnare con successo un provvedimento che dichiara la nullità per mancanza di traduzione occorre dimostrare l'effettiva assenza di rilievo della violazione o spiegare perché la traduzione/assistenza fornita fosse effettivamente idonea alla comprensione dell'imputato (ad es. prova che conosceva la lingua in cui l'atto è stato redatto).
- Non è necessario che il giudice indichi nel dettaglio, al momento della restituzione degli atti al PM, il singolo atto che il PM debba compiere; è sufficiente la rimessione perché il PM possa rinnovare o regolarizzare l'atto.
- In presenza di dubbi sulla lingua conosciuta dall'imputato (es. contraddittori riferimenti su francese, wolof, ecc.), il giudice deve accertare concretamente la comprensione e garantire la traduzione o l'interprete opportuno prima di disporre il prosieguo del procedimento.
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