Sentenza del 05/03/2024 n. 16 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Aosta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'atto di confisca (n. 118100-06-2023) relativo al motociclo Moto Gasgas MC250 F e del processo verbale di constatazione del 10.12.2022. La ricorrente sosteneva che le moto fossero temporaneamente importate per fini sportivi (motocross) e che, ai sensi del Regolamento UE 2446/2015 e dell'Allegato B.6 della Convenzione di Istanbul, fosse sufficiente la dichiarazione del viaggiatore (senza obbligo di Carnet ATA). Contestualmente deduceva il difetto del dolo richiesto per la fattispecie di contrabbando depenalizzato (art. 5 D.Lgs. 472/1997) e, in subordine, la causa di non punibilita per incertezza normativa (art. 6, comma 2, D.Lgs. 472/1997). Chiedeva inoltre sospensione dell'atto di confisca e l'ammissione di prove testimoniali scritte.
La decisione
Il giudice ha rigettato integralmente il ricorso e confermato la validità dell'atto di confisca. È stata respinta l'istanza cautelare di sospensione e l'istanza istruttoria per testimonianze scritte. La Corte ha ritenuto che: 1) i funzionari avevano legittimamente richiesto la documentazione (Carnet ATA) dato che il formulario esibito risultava incompleto e, a seguito di verifica, era stata riscontrata una discrepanza tra documento e uno dei motocicli; 2) il secondo ingresso in territorio italiano senza consentire i controlli e senza esibire la documentazione, nonché il mancato rispetto delle procedure di dichiarazione sommaria, dimostrano la consapevolezza della necessità dei documenti e integrano l'elemento soggettivo del dolo; 3) non ricorre la causa di non punibilita per 'incertezza normativa' perché la ricorrente era stata previamente informata dagli operatori e la normativa e le condizioni del caso (in particolare la mancata corrispondenza dei mezzi ai documenti) consentivano una valutazione chiara. La confisca è stata ritenuta giustificata anche in base all'art. 198 del Codice Doganale dell'Unione (misure per rimuovere merci introdotte irregolarmente) e all'art. 301 TULD come conseguenza sanzionatoria. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali (liquidate in euro 3.572,40 oltre il 15% per spese generali) e già condannata alle spese della fase cautelare.
Norme richiamate
Regolamento UE n. 2446/2015
art. 136 lett. b), art. 219 lett. b)
Prevedono in linea generale la possibilita di ammissione temporanea e la possibilita di dichiarazioni verbali per effetti personali e articoli sportivi; il giudice tuttavia ritiene che le disposizioni ammettano comunque controlli e la richiesta di documentazione quando l'inventario non è attendibile o sussistono rischi rilevanti.
Convenzione di Istanbul 26.6.1990, Allegato B.6
art. 2, art. 4 (citate), art. 5 (richiamato in discussione)
Stabiliscono che le merci per fini sportivi possono beneficiare dell'ammissione temporanea e che in certi casi l'inventario e un impegno scritto possono sostituire il documento doganale; la Corte ritiene che tali deroghe operino solo se l'inventario è possibile e affidabile e non vi sono discrepanze tra documenti e beni.
art. 282 lett. c), art. 295-bis, art. 301
Norme nazionali che disciplinano il contrabbando amministrativo/depenalizzato e le sanzioni accessorie (tra cui la confisca). La Corte ha ritenuto sussistere l'illecito amministrativo sussumibile nelle predette disposizioni, con applicazione della confisca come sanzione prevista.
Regolamento UE n. 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione)
art. 127 par.1 (dichiarazione sommaria), art. 198 par.1-2
Il regime di ammissione temporanea richiede autorizzazione doganale e possibilita di fissare termini di riesportazione; l'art.198 consente misure, inclusa la confisca, per merci introdotte in violazione degli obblighi. Il giudice ha ritenuto applicabile art.198 per la rimozione di merci introdotte irregolarmente.
Art.5 richiede consapevolezza e volontarietà (doloso o colposo) per le violazioni sanzionate; Corte ha ritenuto il dolo integrato per la mancata esibizione dei documenti dopo l'informazione ricevuta. Art.6 comma 2 (non punibilita per incertezza normativa) è stato escluso perché la ricorrente era stata preventivamente informata e non sussisteva una incertezza oggettiva applicabile al caso concreto.
Regio Decreto 13.2.1896 n. 65
art. 337 (riscatto dei mezzi di trasporto confiscati)
Prevvede la possibilita di richiesta di riscatto del bene confiscato; l'Amministrazione puo accogliere istanza di riscatto e la Corte ha sottolineato che la ricorrente non ha provato l'impossibilita di esercitare tale rimedio, incidendo sul periculum in mora.
art. 338 (richiamato nel testo)
Richiamato in combinato con le disposizioni UE: il pagamento di multa non esime dal pagamento dei diritti doganali salvo particolari ipotesi; utile per interpretare effetti dell'estinzione dell'obbligazione doganale.
Circolare ADM n. 12/2023
citata integralmente in memoria
Indica modalità di gestione dei mezzi di trasporto confiscati e ricorda la priorita' dell'eventuale istanza di riscatto; la Corte ne tiene conto nel valutare il periculum in mora e la possibilità di evitare la vendita all'asta tramite riscatto.
Massime di principio
- La semplice dichiarazione verbale di utilizzo a fini sportivi può essere sufficiente per l'ammissione temporanea, ma solo se la dogana può eseguire un inventario attendibile dei beni e non emergono discrepanze documentali; in caso contrario la dogana è legittimata a richiedere documenti come il Carnet ATA.
- Se i viaggiatori sono stati previamente informati dalla dogana della necessita di documentazione e successivamente rientrano o ripresentano i mezzi senza esibire i documenti o senza fermarsi ai controlli, ciò può integrare l'elemento soggettivo del dolo per contrabbando amministrativo/depenalizzato.
- L'incertezza normativa può escludere la punibilità solo se sussiste una reale e obiettiva difficoltà interpretativa o prassi amministrative contrastanti; la mera differenza di valutazione priva di elementi concreti non basta quando l'Amministrazione ha fornito indicazioni chiare al soggetto.
- Per evitare confische o la perdita irreparabile del bene, il trasgressore dovrebbe valutare l'eventuale istanza di riscatto prevista dalla normativa nazionale (art. 337 R.D.) e conservare/trasmettere la documentazione del proprietario (es. Carnet ATA) quando la proprieta' è di terzi.
- In pratica: portare con sé tutta la documentazione (Carnet ATA se disponibile), assicurarsi che i nominativi e i numeri di telaio/matricola corrispondano ai documenti, non eludere i controlli doganali e, se si è in dubbio sulla normativa applicabile, chiedere chiarimenti formali prima dell'ingresso nel territorio unionale.
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