Ordinanza n. 1753/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - del provvedimento prot. mimit.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0009527.02-07-2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ministeriale che ha rilevato l'insussistenza della concessione per la radiodiffusione in capo alla società originaria titolare degli impianti
Esito
La controversia
L'associazione ha impugnato il provvedimento ministeriale prot. mimit.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0009527.02-07-2024. L'atto è stato adottato sul presupposto dell'insussistenza, in capo alla società TV Elle S.r.l., originaria titolare degli impianti, della concessione per la radiodiffusione prevista dalla l. n. 223/1990. Ai fini della ricostruzione della vicenda, rileva anche un precedente giudizio promosso dalla medesima società contro il rigetto ministeriale dell'istanza di concessione, definito con decreto di perenzione. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di ricorso né le singole censure di legittimità dedotte dall'associazione.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito il ricorso. Ha ritenuto necessario integrare l'istruttoria, poiché nel fascicolo informatico risultava presente soltanto il decreto di perenzione relativo al precedente giudizio e mancava sia il fascicolo processuale del ricorso promosso dalla società TV Elle S.r.l., sia l'intera documentazione del procedimento amministrativo avviato sulla relativa istanza di concessione per la radiodiffusione. Ha quindi disposto l'acquisizione, a cura della Segreteria, di copia del fascicolo processuale del ricorso R.G. n. 8366/1994 e, a carico del Ministero resistente, il deposito dell'intera documentazione amministrativa relativa al procedimento concessorio, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Ha fissato l'udienza di discussione del merito al 17 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 65, comma 2, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa per disporre gli incombenti istruttori e acquisire la documentazione necessaria alla decisione.
l. n. 223/1990
È indicata come fonte della concessione per la radiodiffusione, la cui insussistenza in capo alla società originaria titolare degli impianti costituisce il presupposto del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Quando la decisione della controversia dipende dalla ricostruzione di un precedente giudizio e del procedimento amministrativo presupposto, il giudice amministrativo può disporre d'ufficio l'acquisizione del relativo fascicolo processuale e della documentazione amministrativa mancante.
- Gli incombenti istruttori possono essere ripartiti tra la Segreteria dell'ufficio giudiziario, per l'acquisizione di un fascicolo processuale, e l'amministrazione resistente, per il deposito della documentazione relativa al procedimento amministrativo oggetto di contestazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 52/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 53/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 54/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 55/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 56/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 57/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →