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Sentenza

Sentenza del 27/03/2018 n. 1349 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

TARI - Superfici non tassabili - Produzione rifiuti speciali - Potere di assimilazione del Comune - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l’assoggettamento a TARI delle superfici sulle quali venivano prodotti rifiuti speciali, regolarmente smaltiti, sostenendo che tali aree dovessero essere escluse dal computo della superficie tassabile. La controversia riguardava anche l’eventuale potere del Comune di assimilare i rifiuti speciali agli urbani e la possibilità di emettere un avviso di accertamento senza prima contestare e verificare la dichiarazione del contribuente, che distingueva le superfici tassabili da quelle non tassabili.

La decisione

È stato affermato che, ai sensi dell’art. 1, comma 649, della legge n. 147/2013, le superfici nelle quali sono prodotti rifiuti speciali, regolarmente smaltiti, non rilevano ai fini del calcolo della superficie assoggettabile a TARI. Quando il contribuente ha fornito una dichiarazione analitica delle superfici, il Comune non può disattenderla automaticamente: prima di emettere l’avviso di accertamento deve contestare specificamente la distinzione effettuata e verificare quali superfici siano effettivamente tassabili. Non sussiste, in tale ambito, un generale potere comunale di assimilazione idoneo a rendere tassabili le superfici produttive di rifiuti speciali.

Norme richiamate

  • Legge n. 147/2013, art. 1, comma 649

    Ai fini del calcolo della superficie assoggettabile al tributo, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti i relativi produttori

    Le superfici utilizzate in modo continuativo e prevalente per la produzione di rifiuti speciali regolarmente smaltiti devono essere escluse dalla base imponibile TARI. Il Comune deve verificare concretamente la distinzione indicata dal contribuente e non può negarla senza una specifica contestazione.

Massime di principio

  • Le aree in cui si producono rifiuti speciali, se il produttore ne dimostra la gestione e lo smaltimento secondo legge, non devono essere incluse nella superficie imponibile TARI.
  • Una dichiarazione del contribuente che individua separatamente le superfici produttive di rifiuti speciali ha rilievo decisivo e non può essere ignorata dall’ente impositore.
  • Prima di emettere un accertamento, il Comune deve contestare in modo specifico la classificazione delle superfici e svolgere le necessarie verifiche; un accertamento fondato solo sull’inclusione automatica di tutte le aree può risultare illegittimo.
  • Il potere comunale di assimilazione dei rifiuti non consente, in via generale e automatica, di assoggettare a TARI superfici che producono rifiuti speciali regolarmente smaltiti.
  • Il contribuente dovrebbe conservare planimetrie, descrizione delle lavorazioni, contratti e formulari di smaltimento, oltre a ogni documento utile a dimostrare quali aree producano rifiuti speciali e come vengano gestiti.

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