Sentenza del 10/05/2019 n. 12486 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La SPA N. aveva impugnato un avviso di rettifica emesso dall'Ufficio delle Dogane di Modena per il recupero di dazi doganali, poiché il tonno importato non avrebbe beneficiato del trattamento tariffario preferenziale. Dopo il rigetto del ricorso da parte dei giudici tributari, la società aveva proposto sia ricorso per cassazione sia ricorso per revocazione, sostenendo che la CTR avesse commesso un errore di fatto sulla data di notifica dell'avviso e avesse omesso di esaminare la violazione del termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente. L'Agenzia delle Dogane ha contestato la validità della revocazione, sostenendo inoltre che nel procedimento doganale fosse applicabile il termine speciale di 30 giorni previsto dal D.Lgs. n. 374 del 1990, anziché quello generale di 60 giorni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio che, secondo la formulazione dell'art. 64 del D.Lgs. n. 546 del 1992 applicabile ratione temporis, la sentenza della CTR non poteva essere impugnata per revocazione perché era già stata impugnata con ricorso per cassazione. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione e cassato senza rinvio la sentenza della CTR che aveva disposto la revocazione, poiché la causa non poteva essere proposta. I motivi dell'Agenzia e il ricorso incidentale della società sono stati dichiarati assorbiti. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64
Contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate è ammessa la revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c.
Nella versione applicabile al caso concreto, la revocazione tributaria non era ammessa quando la sentenza fosse già stata impugnata con un mezzo ordinario, incluso il ricorso per cassazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, comma 1, come modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle commissioni tributarie possono essere impugnate ai sensi dell'art. 395 c.p.c.
La riforma ha ampliato l'ammissibilità della revocazione, eliminando il precedente requisito della mancata impugnazione, ma la modifica si applica solo ai ricorsi depositati dopo il 10 gennaio 2016 e non al caso esaminato.
Art. 395 c.p.c., n. 4
Revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
La società aveva invocato questo rimedio sostenendo che la CTR avesse erroneamente individuato la data di notifica dell'avviso, ma la Corte non ha esaminato il merito dell'errore perché la revocazione era processualmente inammissibile.
Art. 402 c.p.c.
Disciplina gli effetti della pronuncia sulla revocazione, prevedendo che, una volta riconosciuto l'errore, il giudice debba procedere anche alla decisione della causa nel merito. La questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.
Art. 398 c.p.c., comma 4
La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione né il procedimento relativo.
La disposizione conferma il coordinamento tra revocazione e cassazione e, nel regime previgente applicabile al caso, impediva di utilizzare la revocazione dopo avere già proposto ricorso per cassazione contro la stessa sentenza.
L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7
Prevede il termine dilatorio successivo al rilascio del processo verbale di constatazione prima dell'emissione dell'atto impositivo, salvo particolari ragioni di urgenza. La sua eventuale applicazione al procedimento doganale non è stata decisa nel merito.
D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11
Disciplina la revisione dell'accertamento doganale e prevede, secondo la tesi dell'Agenzia, un termine speciale di 30 giorni nel procedimento doganale, in luogo del termine generale previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.
Art. 382 c.p.c., comma 3
Consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta. È stato applicato perché il ricorso per revocazione era originariamente inammissibile.
Massime di principio
- Nel regime previgente dell'art. 64 del D.Lgs. n. 546 del 1992, se una sentenza tributaria era già stata impugnata con ricorso per cassazione, non era possibile proporre successivamente anche la revocazione ordinaria contro la stessa decisione.
- La verifica dell'ammissibilità dell'impugnazione viene prima dell'esame dei motivi di merito e può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in cassazione.
- La riforma del 2015 ha modificato il regime della revocazione tributaria, rendendola in generale proponibile contro le sentenze d'appello o in unico grado anche se impugnate per cassazione; occorre però verificare la data di deposito del ricorso e la disciplina transitoria.
- Quando la cassazione rileva che il giudizio non poteva essere instaurato, può cassare la sentenza senza rinvio, senza esaminare le questioni sostanziali relative alla validità dell'accertamento o ai termini del procedimento.
- In materia doganale è necessario distinguere tra il termine generale dello Statuto del contribuente e gli eventuali termini speciali previsti dalla disciplina doganale; la sentenza, tuttavia, non ha risolto questa questione perché ha deciso il caso sulla base dell'inammissibilità della revocazione.
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