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Sentenza

Sentenza n. 14822/2026 - Roma, Sezione 2T

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale – Municipio Roma II, numero repertorio CB/1132/2025 del 14/05/2025 e numero protocollo CB/59695/2025 del 14/05/2025, notificata in data 19/05/2025, avente ad oggetto: “Divieto di prosecuzione dell’attività e declaratoria di inefficacia delle S.c.i.a – apertura attività di esposizione prot. CB/94402 del 06.08.2016 - apertura noleggio veicoli senza conducente prot. CB/38457 del08.04.2022 - apertura nell’attività di laboratorio in forma artigianale e non (meccatronica) prot. CB/43824 del 28.03.2023 - subingresso nell’attività di esercizio di vicinato non alimentare prot. CB/85492 del 06.08.2016 - presentate dalla CENTRO AUTO MOTO DUE PINI SRL, p.i. n. 06203501009, in persona del rappresentante legale Sig. Fabio Torrente - in Roma, Via del Foro Italico n. 501”; - nonché di ogni ulteriore atto, ancorché ignoto, in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202506045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale di Roma Capitale – Municipio Roma II recante divieto di prosecuzione delle attività e declaratoria di inefficacia di plurime SCIA

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la determinazione comunale che vietava la prosecuzione di varie attività esercitate sulla base di SCIA e ne dichiarava l’inefficacia, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Successivamente, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal legale rappresentante e dai difensori, ma non notificata alle controparti. Roma Capitale ha preso atto della rinuncia, ha aderito alla richiesta di estinzione o definizione del giudizio e ha accettato la compensazione delle spese. La società controinteressata non si è costituita.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La rinuncia non è stata considerata rituale, poiché non notificata alle controparti secondo le forme dell’art. 84 c.p.a. Tuttavia, l’irritualità formale non impedisce al giudice di attribuire alla dichiarazione valore quale elemento univoco rivelatore del venir meno dell’interesse alla decisione, in applicazione dell’art. 84, comma 4, c.p.a. La chiara volontà della ricorrente di non proseguire il giudizio, unita alla condotta processuale della resistente, ha consentito di accertare la sopravvenuta carenza di interesse senza esaminare il merito delle censure rivolte contro la determinazione comunale. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite, anche in considerazione della definizione in rito e dell’adesione di Roma Capitale.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della causa con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando ricorrono i presupposti processuali per la decisione immediata.

  • art. 84 c.p.a.

    anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa

    La rinuncia non notificata alle controparti è irrituale, ma può comunque essere valorizzata come elemento univoco del venir meno dell’interesse alla decisione, anche attraverso il comportamento processuale delle parti.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; tale fattispecie ricorre quando una rinuncia irrituale manifesta in modo inequivoco la volontà di non proseguire il giudizio.

  • art. 84, comma 2, c.p.a.

    La regola tendenziale sulle spese può essere derogata, consentendo la compensazione integrale quando ricorrono giustificati presupposti, tra cui la definizione in rito e l’adesione della parte resistente.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso non notificata alle controparti non produce gli effetti della rinuncia rituale prevista dall’art. 84 c.p.a., ma può comunque essere valorizzata dal giudice, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., come elemento univoco della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
  • Quando la dichiarazione irrituale di rinuncia esprime inequivocabilmente il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame del merito.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta non soltanto da fatti oggettivi, ma anche dalla dichiarazione e dal comportamento processuale delle parti, purché siano univoci e incompatibili con la volontà di ottenere una decisione di merito.
  • La definizione in rito del giudizio e l’adesione della parte resistente alla richiesta di compensazione possono giustificare la deroga alla regola tendenziale di cui all’art. 84, comma 2, c.p.a. e la compensazione integrale delle spese.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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