Cassazione Penale, Ordinanza n. 04299/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito nella parte in cui aveva ribadito l'affermazione di responsabilità dell'imputato per la condotta contestata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 23/11/2023. Dal testo emerge che la vicenda riguarda una condotta di sottrazione o dispersione di un veicolo sottoposto a sequestro, rispetto alla quale il ricorrente contestava la sussistenza della responsabilità penale, sostenendo in sostanza che la condotta sarebbe al più riconducibile alla violazione amministrativa prevista dall'art. 213 del Codice della strada. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati, osservando che la sentenza impugnata aveva correttamente affermato la responsabilità dell'imputato sulla base di un dolo generico sufficiente ai fini dell'imputazione soggettiva e che l'art. 213 d.lgs. n. 285/1992 punisce solo la circolazione del veicolo sequestrato, non anche la sottrazione o dispersione del bene sequestrato come nella fattispecie concreta.
Norme richiamate
art. 213 d.lgs. n. 285 del 1992
La disposizione è ritenuta applicabile solo all'atto della circolazione di veicoli sequestrati e non alla sottrazione o dispersione del veicolo sottoposto a sequestro; pertanto non esclude la responsabilità penale nella fattispecie concreta.
Massime di principio
- Ai fini della responsabilità penale è sufficiente il dolo generico quando la fattispecie incriminatrice o la contestazione non richiedano un dolo specifico.
- La disciplina amministrativa della circolazione di veicoli sequestrati non copre, né assorbe, condotte diverse come la sottrazione o la dispersione del bene sequestrato.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono in censure manifestamente infondate rispetto alla corretta applicazione della legge e alla motivazione della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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