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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00947/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che ha rigettato la richiesta di riesame contro l'ordinanza del GIP che disponeva la custodia cautelare in carcere per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis, comma 2). I difensori hanno dedotto: violazione delle norme sulla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia (art. 273, art. 192 c.p.p.), manifesta illogicità della motivazione rispetto alla sussistenza di gravi indizi di appartenenza all'associazione mafiosa; inattendibilità e contraddittorietà delle dichiarazioni del collaboratore Domenico Agresta (errata identificazione come "il Cinghiale", mancanza di riscontri individualizzanti); assenza di riscontri sulle condotte contestate (favoreggiamento di latitanti, gestione di bunker, monitoraggio delle forze dell'ordine, bonifica di autovetture, gestione della cassa comune e attività di narcotraffico); censura della qualificazione apicale (dirigente/organizzatore) anziché mero partecipe; contestazione delle esigenze cautelari e dell'applicazione della presunzione di pericolosità ex art. 275, comma 3 c.p.p., sostenendo che sussistono elementi negativi che dovrebbero escludere la pericolosità.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che le censure si risolvono in una rivalutazione dei fatti e degli indizi, attività non consentita in sede di legittimità; pertanto i motivi che chiedevano diversa lettura delle prove sono inammissibili. La Corte ha considerato non manifestamente illogica la valutazione del Tribunale del riesame circa l'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore Agresta (errore di cognome ma riconoscimento in fotografia) e ha ritenuto che tali dichiarazioni risultassero corroborate da intercettazioni e altri elementi contenuti negli atti (bunker riconducibili all'abitazione del ricorrente e del padre, presenza documentata del ricorrente con latitanti, indicazioni su controllo degli spostamenti delle forze dell'ordine, bonifica delle autovetture, direzione delle attività locali). Sull'impugnazione relativa alla qualifica apicale la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per mancanza di interesse concreto (la diversa qualificazione non incide sui presupposti della misura cautelare). Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato l'applicazione della doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. e ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il reato di associazione di tipo mafioso è ritenuto configurato sulla base della partecipazione del ricorrente al sodalizio; la mera partecipazione è idonea a fondare la presunzione cautelare e i relativi limiti temporali della misura cautelare.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla utilizzabilità e alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia valutato la attendibilità e i riscontri richiesti dalla norma senza vizio manifestamente illogico.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso in relazione ai limiti del riesame/automonomia del giudice: la Corte ha confermato che la verifica di merito non è sindacabile con una diversa valutazione dei fatti in sede di legittimità.

  • art. 192, comma 3 cod. proc. pen.

    Previsione sulla necessità di valutare l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali e di collaboratori; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia svolto adeguata verifica e riscontrato le dichiarazioni con elementi esterni (intercettazioni, presenza in bunker ecc.).

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma relativa alle esigenze cautelari e alla motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale non contraddittoria né manifestamente illogica in ordine alle esigenze cautelari.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Applicata la 'doppia presunzione' di pericolosità nel caso di indagato per mafia; la Corte ha avallato l'applicazione rigorosa della presunzione come ragionevole base per la misura cautelare, salvo prova convincente di rescissione del vincolo associativo.

  • art. 303, comma 1, lett. a), n. 3 cod. proc. pen.

    Richiamato relativamente al termine massimo di durata delle misure cautelari per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa; segnalato come parametro di riferimento della disciplina cautelare.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma regolante gli adempimenti della cancelleria in relazione alla comunicazione per l'esecuzione del provvedimento; citata per l'ordine esecutivo finale della Corte.

  • Giurisprudenza costante della Cassazione

    Principio secondo cui la Corte di cassazione non può procedere a una diversa valutazione di merito dei fatti e delle fonti di prova; l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro misure cautelari è limitata a violazioni di norme o a vizi di motivazione manifesto/illogici.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non è possibile ottenere la riesamina dei fatti o una diversa valutazione degli elementi indiziari: le censure che si risolvono in ricostruzioni alternative dei fatti sono inammissibili.
  • Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia possono essere ritenute pienamente attendibili se il giudice di merito le valuta congrue e le ritiene corroborate da riscontri esterni (intercettazioni, riscontri documentali, presenza in luoghi riconducibili alla condotta).
  • Un errore materiale o confusione nominale del collaboratore (es. indicazione di cognome errato) può essere superato se vi è riconoscimento fotografico o altri elementi che permettono l'individuazione dell'indagato.
  • La contestazione della qualificazione giuridica (apicale vs partecipe) non sempre produce interesse impugnatorio valido in sede cautelare: tale censura è inammissibile se la diversa qualificazione non incide sui presupposti o sulla durata della misura cautelare.
  • Nei reati di mafia opera la presunzione rafforzata di pericolosità (art. 275, comma 3): per scalfirla non basta allegare elementi negativi generici, ma occorre prova convincente della cessazione del vincolo associativo o della concreta assenza di pericolosità.
  • Per ottenere l'annullamento di misure cautelari in sede di legittimità è necessario denunciare violazioni di norme o la manifesta illogicità della motivazione; la mera richiesta di rivalutazione degli indizi non è sufficiente.
  • Elementi di riscontro rilevanti a sostegno delle misure sono intercettazioni, materiali che evidenziano disponibilità di luoghi 'bunker', contatti con latitanti, controllo delle attività illecite locali e operazioni di bonifica di veicoli.

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